(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                 Il contratto individuale di lavoro 
 
    1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o  determinato  e'
costituito  e  regolato  da   contratti   individuali,   secondo   le
disposizioni di legge, della normativa  comunitaria  e  del  presente
contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato  e
a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di  rapporto  di  lavoro
per tutte le aziende ed enti. 
    2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma  scritta,  devono  essere  espressamente  ed  esaustivamente
indicati: 
      a) tipologia del rapporto di lavoro; 
      b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
      c) area e disciplina o profilo di appartenenza; 
      d) tipologia d'incarico conferito e relativi  elementi  che  lo
caratterizzano cosi' come previsto dall'art. 19 (Affidamento e revoca
degli incarichi dirigenziali diversi  dalla  direzione  di  struttura
complessa - Criteri e procedure) e dall'art. 20 (Affidamento e revoca
degli incarichi di direzione  di  struttura  complessa  -  Criteri  e
procedure); 
      e) durata del periodo di prova; 
      f) sede e unita' operativa dell'attivita' lavorativa; 
      g) termine finale  in  caso  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato; 
      h) il trattamento  economico  complessivo  corrispondente  alla
tipologia del rapporto di lavoro ed  incarico  conferito,  costituito
dalle: 
        voci del trattamento fondamentale di cui all'art.  83,  comma
1, lettera a) (Struttura della retribuzione); 
        voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 83,
comma 1, lettera b) (Struttura della retribuzione) ove spettanti; 
      i) la misura dell'indennita' di esclusivita' del  rapporto  ove
spettante. 
    3. Il contratto individuale specifica che il rapporto  di  lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche  per  le
cause di  risoluzione  del  contratto  stesso  e  per  i  termini  di
preavviso. E', in ogni modo,  condizione  risolutiva  del  contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne  costituisce  il  presupposto.  Sono
fatti salvi gli effetti economici derivanti dal  rapporto  di  lavoro
prestato fino al momento della risoluzione. 
    4. In caso di trasformazione del rapporto di  lavoro  da  impegno
orario pieno a impegno orario ridotto, il contratto individuale viene
modificato come previsto dall'art. 110, comma 8, (Accesso al rapporto
di lavoro con impegno orario ridotto). 
    5. l'azienda o ente, prima di  procedere  alla  stipulazione  del
contratto di lavoro individuale ai fini  dell'assunzione,  invita  il
destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni  regolanti  l'accesso  al  rapporto  di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli  un
termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato,
il termine assegnato dall'azienda o ente  puo'  essere  prorogato  di
ulteriori quindici giorni per comprovato  impedimento.  Nello  stesso
termine  il  destinatario,  sotto  la   sua   responsabilita',   deve
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'
previste dalle vigenti disposizioni  di  legge.  In  caso  contrario,
unitamente ai documenti,  deve  essere  espressamente  presentata  la
dichiarazione di opzione per la nuova  azienda  o  ente  fatto  salvo
quanto previsto dall' art. 12, commi 9 e 10, (Periodo di prova). 
    6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'azienda  o
ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
    7. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso
di assunzione  per  il  conferimento  di  incarico  di  direzione  di
struttura complessa con le procedure di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997,  anche  se  il  dirigente  e'  gia'  in
servizio presso l'azienda o ente ovvero di conferimento dell'incarico
di direttore di dipartimento ai sensi dell'art.  17-bis  del  decreto
legislativo n. 502/1992. 
    8. Il contratto individuale deve essere, altresi', stipulato  nel
caso di assunzione per la  direzione  di  distretto  qualora  ricorra
l'ipotesi prevista dall'art. 3-sexies, comma 3, ultimo  periodo,  del
decreto legislativo n. 502/1992, che prefigura particolari  modalita'
di conferimento dell'incarico. 
    9. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato
il periodo di prova, e' integrato  per  le  ulteriori  specificazioni
concernenti l'incarico conferito ai sensi  dell'art.  19,  comma  10,
(Affidamento e revoca  degli  incarichi  dirigenziali  diversi  dalla
direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). 
    10. Nella stipulazione dei contratti  individuali  le  aziende  o
enti non possono inserire clausole peggiorative  dei  C.C.N.L.  o  in
contrasto con norme di legge. 
    11. Per quanto concerne  il  contratto  d'incarico  si  rinvia  a
quanto previsto dall'art. 19 (Affidamento e  revoca  degli  incarichi
dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri
e procedure) e dall'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi  di
direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). 
    12. In tutti  i  casi  di  assunzioni  a  tempo  determinato  per
esigenze straordinarie e, in generale, quando  per  la  brevita'  del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del  comma
5 il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non  li
presenti nel termine prescritto o che non  risulti  in  possesso  dei
requisiti previsti per  l'assunzione,  il  rapporto  e'  risolto  con
effetto immediato, salva l'applicazione  dell'art.  2126  del  codice
civile.