Art. 11 
 
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e
                       delle politiche sociali 
 
  1. All'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del  lavoro  e'
assegnata la somma di 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  quale
contributo per il funzionamento di  Anpal  servizi  s.p.a.  All'onere
derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per l'anno  2020,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
  ((1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma  1  del  presente
articolo  e  dall'articolo  4,  comma  2-ter,  del  decreto-legge   3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla  societa'
ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad  assunzioni  di  personale
con rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e  di
realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa' ANPAL Servizi Spa
ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per  l'anno  2020  e  a  2
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  destinate  alle
spese per il  personale.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine
perentorio  del  30  giugno  2020,  l'INPGI  trasmette  ai  Ministeri
vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto  in  conformita'  a
quanto previsto dal  comma  2  dell'articolo  2  del  citato  decreto
legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del  presente
comma, e sino alla medesima data e'  sospesa,  con  riferimento  alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle  disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto  legislativo  n.
509 del 1994.»; 
  b) l'ultimo periodo e' ((soppresso)). 
  ((2-bis. Per i giornalisti delle agenzie  di  stampa  a  diffusione
nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, gia' destinatari, alla data del 31  dicembre  2019,  di
trattamenti straordinari di cassa  integrazione  salariale  ai  sensi
dell'articolo  25-bis,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  la  durata  massima  dei
trattamenti medesimi puo' essere prorogata di dodici mesi e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020.  L'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani  presenta  mensilmente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il
rimborso degli oneri fiscalizzati.  Agli  oneri  di  cui  ai  periodi
precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela
del pluralismo dell'informazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
a prorogare fino al 31 dicembre 2020  la  durata  dei  contratti  per
l'acquisto di servizi giornalistici e informativi  stipulati  con  le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio  1954,  n.  237,  e
dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto.)) 
  3. ((Per gli anni 2019 e 2020)), nel limite massimo di spesa di 4,3
milioni di euro per l'anno 2019 ((e di 10 milioni di euro per  l'anno
2020)), per i lavoratori dipendenti di imprese operanti  nel  settore
della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura
di  amministrazione  straordinaria  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto
di riservato dominio a societa' poi dichiarate fallite e  retrocedute
per inadempimento del patto, la misura del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  3   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' calcolata sulla  base  delle
condizioni contrattuali di  lavoro  applicate  prima  della  cessione
originaria, se piu' favorevoli, con  riferimento  ai  trattamenti  di
integrazione  salariale  autorizzati  nell'anno  2019  ((e  nell'anno
2020)). L'Inps riconosce il beneficio di cui al  presente  comma  nel
rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo  del  presente
comma e qualora dal numero dei soggetti  e  dei  periodi  interessati
alla rideterminazione del trattamento straordinario  di  integrazione
salariale dovesse emergere un'eccedenza  dispesa  l'Inps  provvede  a
rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo  periodo
del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. 
  ((4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si  provvede,  quanto  a  4,3
milioni di euro per  l'anno  2019,  ai  sensi  dell'articolo  43  del
presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.)) 
  5. All'articolo 3 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  il  comma
10-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «10-bis.  Per   le   gestioni
previdenziali  esclusive  e  per  i  fondi  per  i   trattamenti   di
previdenza, ((i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di  fine
servizio)) amministrati dall'INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui   al   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione  di  cui
ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi  alle  contribuzioni
di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria  afferenti  ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino
al 31  dicembre  2022,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.». 
  ((5-bis.  Fermo  restando  che,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge  27  dicembre
1997, n. 449, le disposizioni relative agli  assegni  per  il  nucleo
familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, non si applicano  al  personale  della  societa'  Poste
italiane  Spa  al  quale  e',  comunque,  assicurato  per   contratto
collettivo un trattamento per  carichi  di  famiglia  pari  a  quello
previsto dalla legge,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  per  il
personale iscritto al fondo  di  quiescenza  del  soppresso  Istituto
postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo  di  finanziamento
degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 7 97 del 1955, e'  pari  a  quella  in
vigore  tempo  per  tempo  per  gli  assicurati  al  Fondo   pensioni
lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal
primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2028,  si
provvede: 
  a)  quanto  a  2,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  utilizzo  dello  stanziamento  del   Fondo   per   il
riaccertamento  dei  residui  passivi  di  parte  corrente,  di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dal primo periodo del presente comma; 
  c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021,  a  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per  l'anno  2028  e  a
2,2milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  43  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art.  43  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.  -  5.
          (Omissis) 
                6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo
          17, comma 1 del decreto legislativo  n.  22  del  2015,  il
          fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
          dall'articolo 1, comma 215, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per  l'anno
          2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
          2017-2019, di 72 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  52
          milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro  per
          l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di  10
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2024.  All'onere
          derivante dal primo periodo del presente comma  pari  a  32
          milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
          l'anno 2020, a 52 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  40
          milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di  euro  per
          l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui  a  decorrere  dal
          2024 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.  190
          del 2014, come rifinanziato dal presente articolo. 
                (Omissis).» 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   2-bis   e   2-ter
          dell'articolo 4 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,
          n. 128 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per
          la risoluzione di crisi aziendali): 
                «Art. 4 (Emergenza occupazionale ANPAL Servizi  Spa).
          - 1. - 2. (Omissis) 
                2-bis. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo
          19, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175,  e  nel  rispetto  delle  procedure
          stabilite  dai  regolamenti   dell'ANPAL   Servizi   S.p.a.
          adottati ai sensi del medesimo articolo 19,  comma  2,  per
          far  fronte  ai  nuovi   compiti   assegnati   in   seguito
          all'introduzione del reddito di cittadinanza e della  nuova
          programmazione comunitaria,  l'ANPAL  Servizi  S.p.a.  puo'
          procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di  tutto  il
          personale che ha prestato servizio con  contratto  a  tempo
          determinato  e  puo',  altresi',  nel  triennio  2019-2021,
          bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a
          tempo indeterminato per il  personale  che  abbia  maturato
          entro   il   1°   gennaio   2019   specifiche    esperienze
          professionali presso  la  stessa  ANPAL  Servizi  S.p.a.  e
          presso   Italia   Lavoro   S.p.a.    con    contratto    di
          collaborazione. 
                2-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2-bis  si
          provvede  mediante  le  risorse  disponibili  nel  bilancio
          dell'ANPAL Servizi S.p.a. per le  spese  di  personale.  Ai
          fini  della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
          indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui  al
          comma 2-bis, il Fondo per la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4.635.000 euro annui a
          decorrere dall'anno 2022. 
                (Omissis).» 
              Il testo  del  comma  3  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Il testo del comma 200  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   2   dell'articolo
          16-quinquies del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58 (Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la
          risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   16-quinquies   (Disposizioni    in    materia
          previdenziale). - 1. (Omissis) 
                2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
          italiani  "Giovanni   Amendola"   (INPGI),   nell'esercizio
          dell'autonomia di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509, con provvedimenti  soggetti  ad  approvazione
          ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  misure  di
          riforma  del  proprio   regime   previdenziale   volte   al
          riequilibrio   finanziario   della   gestione   sostitutiva
          dell'assicurazione generale obbligatoria  che  intervengano
          in via prioritaria  sul  contenimento  della  spesa  e,  in
          subordine,  sull'incremento  delle  entrate   contributive,
          finalizzate     ad     assicurare     la     sostenibilita'
          economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.  Entro  il
          termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai
          Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto
          in conformita' a quanto previsto dal comma 2  dell'articolo
          2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga
          conto  degli  effetti   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni del primo periodo del presente comma,  e  sino
          alla medesima data e' sospesa, con  riferimento  alla  sola
          gestione   sostitutiva   dell'INPGI,   l'efficacia    delle
          disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del  citato
          decreto legislativo n. 509 del 1994.  Qualora  il  bilancio
          tecnico      non      evidenzi      la       sostenibilita'
          economico-finanziaria  di  medio  e  lungo  periodo   della
          gestione    sostitutiva     dell'assicurazione     generale
          obbligatoria, al fine di  ottemperare  alla  necessita'  di
          tutelare la  posizione  previdenziale  dei  lavoratori  del
          mondo   dell'informazione    e    di    riequilibrare    la
          sostenibilita'   economico-finanziaria    della    gestione
          previdenziale dell'INPGI nel  medio  e  lungo  periodo,  il
          Governo  adotta  uno   o   piu'   regolamenti,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, diretti a disciplinare, senza nuovi o  maggiori  oneri
          ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita'
          di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
          finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e  per
          evitare effetti negativi  in  termini  di  saldo  netto  da
          finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di  soggetti
          assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque  la
          necessita' di invarianza del gettito contributivo  e  degli
          oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle  pubbliche
          amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
          termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,  sono
          accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
          seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023,  163
          milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, 171 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  175
          milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
          l'anno 2028, 183 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  187
          milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
          a decorrere dall'anno 2031.  All'onere  di  cui  al  quarto
          periodo del presente comma si provvede a valere sui  minori
          oneri, in termini di saldo netto da  finanziare,  derivanti
          dal presente decreto.» 
              Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo  27
          della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria): 
                «Art. 27  (Contributi  alle  agenzie  di  stampa).  -
          (Omissis) 
                Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di
          stampa i cui notiziari siano distribuiti in  abbonamento  a
          titolo oneroso, qualunque  sia  il  mezzo  di  trasmissione
          utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
          regioni, che abbiano  alle  loro  dipendenze  a  norma  del
          contratto nazionale di lavoro  piu'  di  dieci  giornalisti
          professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
          esclusivo,  ed  effettuino  un  minimo  di  dodici  ore  di
          trasmissione  al  giorno  per  almeno  cinque  giorni  alla
          settimana. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  25-bis
          del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
                «Art. 25-bis (Disposizioni particolari per le imprese
          del settore dell'editoria). - 1. - 2. (Omissis) 
                3.   L'intervento   straordinario   di   integrazione
          salariale puo' essere richiesto quando la sospensione o  la
          riduzione dell'attivita' lavorativa sia determinata da  una
          delle seguenti causali: 
                  a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi,
          di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; 
                  b)  crisi  aziendale,  ivi  compresi  i   casi   di
          cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o  di  un
          ramo di essa anche  in  costanza  di  fallimento  (26),  di
          durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; 
                  c) contratto di solidarieta'  di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettera c). 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.» 
              La legge 15 maggio 1954, n. 237 recante "Autorizzazione
          della  spesa  relativa  ai  servizi   di   diramazione   di
          comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del
          Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali
          ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per  l'estero
          negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della  Agenzia
          nazionale stampa associata (A.N.S.A.)" e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 4 giugno 1954, n. 126. 
              Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 55 della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
                «24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,
          va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale
          utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni
          dello Stato una completa informazione  attraverso  la  piu'
          ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  le  regioni,   le   province,   le   citta'
          metropolitane e  i  comuni  sono  autorizzati,  nell'ambito
          delle risorse gia' destinate a questo  scopo  nel  bilancio
          degli enti interessati,  ad  acquistare  dalle  agenzie  di
          stampa, mediante appositi contratti, notiziari  ordinari  e
          speciali, servizi giornalistici e informativi,  ordinari  e
          speciali, e loro raccolte anche  su  supporto  informatico,
          nonche'  il  servizio  di  diramazione  di  notizie  e   di
          comunicati  degli  organi  centrali  e   periferici   delle
          Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei
          servizi di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure urgenti per  la
          ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato  di
          insolvenza): 
                «Art.  2  (Ammissione  immediata  all'amministrazione
          straordinaria).  -  1.  L'impresa  che   si   trovi   nelle
          condizioni  di  cui  all'articolo  1  puo'  richiedere   al
          Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e
          corredata   di   adeguata    documentazione,    presentando
          contestuale ricorso per la  dichiarazione  dello  stato  di
          insolvenza al tribunale competente ai  sensi  dell'articolo
          27, comma 1, del  codice  della  crisi  e  dell'insolvenza,
          l'ammissione    alla    procedura    di     amministrazione
          straordinaria,  tramite  la  ristrutturazione  economica  e
          finanziaria di cui all'articolo 27, comma  2,  lettera  b),
          del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la  cessione
          dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a),  del
          medesimo articolo 27. 
                2. Con proprio decreto il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  provvede,   valutati   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 1 all'ammissione immediata  dell'impresa  alla
          procedura di amministrazione straordinaria  e  alla  nomina
          del commissario straordinario,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  38  del  decreto  legislativo   n.   270   in
          conformita' ai criteri fissati dal medesimo  Ministro.  Per
          le  imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
          essenziali ovvero che gestiscono  almeno  uno  stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231,  l'ammissione  immediata  alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria, la  nomina  del  commissario
          straordinario e la determinazione  del  relativo  compenso,
          ivi incluse le  altre  condizioni  dell'incarico  anche  in
          deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,  in  quanto
          compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
          medesimo  decreto.  Tale  decreto   puo'   prescrivere   il
          compimento  di  atti  necessari  al   conseguimento   delle
          finalita' della procedura. 
                2-bis. Il decreto di cui  al  comma  2  determina  lo
          spossessamento del debitore e l'affidamento al  commissario
          straordinario     della     gestione     dell'impresa     e
          dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.
          Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo  48  del
          decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
          47  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.   Nelle
          controversie,  anche  in  corso,  relative  a  rapporti  di
          diritto  patrimoniale  dell'impresa,  sta  in  giudizio  il
          commissario straordinario. 
                2-ter. L'istanza per l'ammissione alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria  di  imprese  che  gestiscono
          almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
          nazionale ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  che  sono  soggette  al
          commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4
          giugno 2013, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89, e' presentata  dal  commissario
          straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai
          sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 puo' essere
          nominato  commissario  straordinario  della  procedura   di
          amministrazione straordinaria. 
                3. Il  decreto  di  cui  al  comma  2  e'  comunicato
          immediatamente al competente tribunale.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
                «Art. 3 (Misura). - 1. Il trattamento di integrazione
          salariale  ammonta  all'80  per  cento  della  retribuzione
          globale che sarebbe spettata al lavoratore per  le  ore  di
          lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e  il  limite
          dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
          conto dell'orario di ciascuna  settimana  indipendentemente
          dal  periodo  di  paga.  Nel  caso  in  cui  la   riduzione
          dell'orario  di  lavoro  sia  effettuata  con  ripartizione
          dell'orario su  periodi  ultra-settimanali  predeterminati,
          l'integrazione e' dovuta, nei  limiti  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  sulla  base  della  durata  media  settimanale
          dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. 
                2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la
          cui  retribuzione  sia  ridotta  in  conformita'  di  norme
          contrattuali per effetto di una contrazione  di  attivita',
          l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma  1,
          ragguagliando  ad  ora  la  retribuzione  fissa  goduta  in
          rapporto all'orario normalmente praticato. 
                3.  Agli  effetti  dell'integrazione  le   indennita'
          accessorie  alla   retribuzione   base,   corrisposte   con
          riferimento  alla  giornata  lavorativa,   sono   computate
          secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di  legge  e
          di contratto collettivo che regolano le indennita'  stesse,
          ragguagliando  in  ogni  caso  ad  ora  la   misura   delle
          indennita' in rapporto a un orario di otto ore. 
                4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
          retribuiti in tutto o in parte  con  premi  di  produzione,
          interessenze  e  simili,  l'integrazione  e'  riferita   al
          guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per  il
          quale l'integrazione e' dovuta. 
                5. L'importo del trattamento di cui  al  comma  1  e'
          soggetto alle disposizioni di  cui  all'articolo  26  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e  non  puo'  superare  per
          l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti,  comunque
          rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
          per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei  ratei
          di mensilita' aggiuntive: 
                  a) euro 971,71 quando la  retribuzione  mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a  euro
          2.102,24; 
                  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile  di
          riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
          ratei  di  mensilita'  aggiuntive,  e'  superiore  a   euro
          2.102,24. 
                6. Con effetto dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          decorrere dall'anno 2016, gli importi  del  trattamento  di
          cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  5,  nonche'   la
          retribuzione mensile di riferimento di  cui  alle  medesime
          lettere, sono aumentati nella  misura  del  100  per  cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai  e
          impiegati. 
                7.   Il   trattamento   di   integrazione   salariale
          sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera di
          malattia,     nonche'     la     eventuale     integrazione
          contrattualmente prevista. 
                8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non
          retribuite  e   per   le   assenze   che   non   comportino
          retribuzione. 
                9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di
          integrazione salariale spetta, in rapporto  al  periodo  di
          paga adottato e alle medesime condizioni dei  lavoratori  a
          orario normale, l'assegno per il nucleo  familiare  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153, e successive modificazioni. 
                10. Gli importi massimi di  cui  al  comma  5  devono
          essere  incrementati,  in  relazione  a   quanto   disposto
          dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  nella  misura  ulteriore  del  20  per  cento  per  i
          trattamenti di integrazione salariale  concessi  in  favore
          delle imprese del settore edile e  lapideo  per  intemperie
          stagionali.» 
              Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 53  della
          citata legge n. 449 del 1997: 
                «Art. 53 (Ente poste italiane). - 1. - 7. (Omissis) 
                8. Per il periodo lavorativo antecedente la  data  di
          cui al comma 6 valgono le norme gia' in vigore  per  l'ente
          pubblico economico. Per i dipendenti della societa'  "Poste
          italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di  leggi
          speciali  e  quelli  rinvenienti   dall'originaria   natura
          pubblica dell'ente di appartenenza. 
                (Omissis).» 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          1955, n. 797 recante "Testo unico delle  norme  concernenti
          gli assegni familiari" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  7
          settembre 1955, n. 206, S.O. 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  34-ter
          della citata legge n. 196 del 2009: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - 1. - 4. (Omissis) 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.» 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.