((Art. 11-quater 
 
              Proroga di misure di sostegno del reddito 
 
  1.  L'integrazione  salariale  di  cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata  per
l'anno 2020 nel limite di spesa di  19  milioni  di  euro.  All'onere
derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. Le misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori  dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di  cui  all'articolo  44,
comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono
prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Al fine del completamento dei piani  di  recupero  occupazionale
previsti dalla legislazione vigente, nel limite di  11,6  milioni  di
euro, le risorse finanziarie non utilizzate di  cui  all'articolo  1,
comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come  ripartite  tra
le regioni, e di cui all'articolo  41  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate,
per l'anno 2019, dalle regioni Campania  e  Veneto  a  finanziare  un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  di  cui
all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del  2017,
sino al limite massimo di dodici mesi per le  imprese  che  nell'anno
2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  si  applicano  anche  nell'anno  2020,  alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si  applicano  anche
ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere  derivante  dal  presente
comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate  di  cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
cui  all'articolo  41  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
nonche' con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul  Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  da  ripartire
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra  le
regioni interessate sulla base  delle  risorse  utilizzate  nell'anno
2019  e  tenuto  conto   delle   risorse   residue   dei   precedenti
finanziamenti nella disponibilita' di ciascuna regione. 
  5.  Al  fine  di  consentire  la   prosecuzione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  per  le
imprese  che  abbiano  cessato  o  cessino  l'attivita'   produttiva,
all'articolo  44,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
di 28,7 milioni di euro per l'anno  2020».  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a 28,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento  gia'  disposto  dal
medesimo  articolo  44  a  valere  sulle  risorse  finanziarie   gia'
stanziate dall'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate. 
  6. Al fine di consentire la proroga del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale per le  imprese  con  rilevanza  strategica
anche a  livello  regionale,  all'articolo  22-bis,  commi  1,  primo
periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  le
parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020».  All'onere  derivante
dal presente comma, pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater  del  decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
settembre 2018, n. 108,  si  applicano  anche  nell'anno  2019,  alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi,  nel  limite  di  6,2
milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse  non  utilizzate  di  cui
all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, come  ripartite  tra  le  regioni  con  i  decreti  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1  del  12  dicembre
2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019. 
  8. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a
16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   243   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18: 
                «Art. 1-bis (Integrazione del  trattamento  di  cassa
          integrazione  guadagni  straordinaria  per  dipendenti  del
          gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare  il  trattamento
          economico dei dipendenti impiegati presso gli  stabilimenti
          produttivi del gruppo  ILVA  per  i  quali  sia  avviato  o
          prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla  cassa
          integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata,  anche
          ai fini della  formazione  professionale  per  la  gestione
          delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di  euro
          per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di  euro,  si
          provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato, da  effettuare  nell'anno  2017,  di  una  quota  di
          corrispondente importo delle disponibilita'  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E'  corrispondentemente
          ridotta di 24 milioni  di  euro  la  quota  di  risorse  da
          destinare, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4-bis,  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,   alla
          gestione a stralcio separata  istituita  nell'ambito  dello
          stesso  Fondo  di  rotazione  per   essere   destinata   al
          finanziamento di iniziative  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali.» 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11. 
                
              Si riporta il testo dei commi 7 e 11-bis  dell'articolo
          44 del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.  -
          6-ter. (Omissis) 
                7. Il Fondo sociale per occupazione e  formazione  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center. 
                8. - 11. (Omissis) 
                11-bis.  In  deroga  all'articolo  4,  comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.» 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  140,  141   e   143
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «140. Alle  imprese  operanti  in  un'area  di  crisi
          industriale complessa riconosciuta, ai sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nel
          periodo dall'8  ottobre  2016  al  30  novembre  2017,  che
          cessano il programma di cui  all'articolo  21  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo  dal  1°
          gennaio 2018 al 30 giugno 2018,  puo'  essere  concesso  un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi  e  in
          ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto
          previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2  e  3,
          del citato decreto legislativo  n.  148  del  2015,  previo
          accordo stipulato presso il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali  con  l'intervento  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione competente,  nell'ambito
          del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143 del
          presente articolo. 
                141.  Al  fine  dell'ammissione   all'intervento   di
          integrazione salariale straordinaria di cui al  comma  140,
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          preveda specifici percorsi di politiche attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei  lavoratori,  dichiarando   contestualmente   che   non
          ricorrono le condizioni per la concessione del  trattamento
          di  integrazione   salariale   straordinaria   secondo   le
          disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148.» 
                «143. All'onere derivante dall'applicazione dei commi
          140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno  2018,
          si provvede a carico del Fondo sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  41  del   citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                «Art.  41  (Misure  in  materia  di  aree  di   crisi
          industriale  complessa).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime
          condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano  anche
          ai lavoratori che hanno  cessato  o  cessano  la  mobilita'
          ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel  limite
          di spesa di 16 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  10
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1
          pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2020  si   provvede   a   valere   sulle
          disponibilita' in conto residui iscritte sul Fondo  sociale
          per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
          1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e indebitamento  netto,  pari  a  9,6
          milioni di euro per l'anno 2019 e 6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.» 
              Il  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          recante "Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O. 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   25-ter   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
                «Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per
          i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Il  trattamento  di
          mobilita' in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
          anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o  cessano
          la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017  al
          31  dicembre  2018,  prescindendo   dall'applicazione   dei
          criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
          che  a  tali  lavoratori  siano  contestualmente  applicate
          misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
          regionale, da comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le  politiche
          attive del  lavoro  (ANPAL).  Il  lavoratore  decade  dalla
          fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
          qualsiasi titolo. 
                2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1
          si fa fronte con le risorse di cui  all'articolo  1,  comma
          143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                3.  Ai  fini  della  compensazione  in   termini   di
          fabbisogno e indebitamento netto, pari a  32,2  milioni  di
          euro per l'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto a 18 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                  b) quanto a 14,2 milioni di euro per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  44  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi). -  1.  In  deroga  agli
          articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e per gli anni 2019 e  2020,  puo'  essere
          autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi  complessivi,
          previo accordo stipulato  in  sede  governativa  presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza del Ministero dello  sviluppo  economico  e  della
          Regione  interessata,  il  trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale   per   crisi   aziendale   qualora
          l'azienda abbia cessato o cessi  l'attivita'  produttiva  e
          sussistano concrete prospettive di cessione  dell'attivita'
          con conseguente riassorbimento  occupazionale,  secondo  le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
          prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di  euro  per
          l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020.  Per
          l'anno 2020, fermo restando  il  limite  complessivo  delle
          risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata  una
          proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da  stipulare
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
          sviluppo economico, qualora l'avviato processo di  cessione
          aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento  e
          per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
          verificata la sostenibilita'  finanziaria  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale e  nell'accordo  e'
          indicato  il  relativo  onere  finanziario.  Al  fine   del
          monitoraggio della  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
          trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          all'INPS per il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa
          relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.  Qualora  dal
          monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto   o   sara'
          raggiunto il limite di spesa, non possono essere  stipulati
          altri accordi.» 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  21  del
          citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: 
                «Art. 21 (Causali di intervento). - 1. - 3. (Omissis) 
                4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
          entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
          a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove  e  sei
          mesi e previo accordo  stipulato  in  sede  governativa  al
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  anche  in
          presenza  del  Ministero  dello  sviluppo   economico,   un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria qualora  all'esito  del  programma  di  crisi
          aziendale di cui al comma 3,  l'impresa  cessi  l'attivita'
          produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida
          cessione dell'azienda e di  un  conseguente  riassorbimento
          occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per  occupazione
          e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementato dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  per
          ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Al  fine  del
          monitoraggio della relativa spesa gli  accordi  di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma  sono   trasmessi   al
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto, sono definiti i  criteri  per  l'applicazione  del
          presente comma. 
                (Omissis).» 
              Si riporta il testo  dei  commi  1  e  3  dell'articolo
          22-bis del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
          148, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  22-bis   (Proroga   del   periodo   di   cassa
          integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione  o
          crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e  2020,  in
          deroga agli articoli 4 e  22,  comma  1,  entro  il  limite
          complessivo di spesa di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
          2018, di 225 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  95
          milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con  rilevanza
          economica  strategica  anche  a   livello   regionale   che
          presentino  rilevanti   problematiche   occupazionali   con
          esuberi significativi  nel  contesto  territoriale,  previo
          accordo stipulato in sede governativa presso  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali con la presenza  della
          regione interessata, o delle regioni interessate  nel  caso
          di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
          piu'   regioni,   puo'   essere   concessa    la    proroga
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
          di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
          2,  sia  caratterizzato  da  investimenti   complessi   non
          attuabili nel limite temporale di  durata  di  ventiquattro
          mesi di cui all'articolo 22, comma  1,  ovvero  qualora  il
          programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
          21, comma 2, presenti piani di recupero  occupazionale  per
          la  ricollocazione  delle  risorse  umane   e   azioni   di
          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite
          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione
          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei
          mesi, qualora il piano di risanamento di  cui  all'articolo
          21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
          a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e  la
          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite
          temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo  22,
          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  puo'
          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione
          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di
          solidarieta' sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora
          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  gia'
          dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5,  e
          si realizzino le condizioni di cui al comma 2. 
                1-bis. - 2. (Omissis) 
                3. All'onere derivante dai commi 1 e 2,  pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e a 95 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-quater   del
          decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  settembre  2018,  n.  108
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): 
                «Art. 9-quater (Estensione delle misure  di  sostegno
          al reddito dei  lavoratori).  -  1.  Per  l'anno  2018,  le
          risorse finanziarie di cui all'articolo 44,  comma  11-bis,
          del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  come
          ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate  dalle  regioni  interessate,  per  le   medesime
          finalita', nei limiti della parte non utilizzata,  anche  a
          favore delle imprese e dei  lavoratori  che  operino  nelle
          aree  interessate  dagli  accordi  di  programma   per   la
          reindustrializzazione delle aree  di  crisi,  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.» 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -  1.  -
          1-quater. (Omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.»