((Art. 11-quinquies 
 
          Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma 
 
  1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di  mesotelioma  che
abbiano  contratto  la  patologia  o  per  esposizione  familiare   a
lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto  ovvero   per
comprovata esposizione ambientale, la  prestazione  assistenziale  di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica
soluzione, su istanza dell'interessato, per gli  eventi  accertati  a
decorrere dall'anno 2015. 
  2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e'  riconosciuta,
in caso di decesso, in favore  degli  eredi  dei  malati  di  cui  al
medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su  domanda  da  produrre
all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,  la  domanda  deve  essere
presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi  giorni
dalla data del decesso stesso. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno  beneficiato  per  il
periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum  di  cui
ai decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  4
settembre 2015  e  24  aprile  2018,  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
possono chiedere, su domanda  da  presentare  all'INAIL,  a  pena  di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della
prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1.  In
caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  gli  eredi   possono   chiedere
l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui
al primo periodo. 
  4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e  2
e le integrazioni  di  cui  al  comma  3  nel  limite  delle  risorse
disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  individuate  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015, pubblicato nel sito internet istituzionale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  5.  Alla  compensazione  dei  maggiori   oneri,   in   termini   di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 116 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 190 del 2014: 
                «116. Le prestazioni assistenziali del Fondo  per  le
          vittime dell'amianto di  cui  all'articolo  1,  comma  241,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  istituito  presso
          l'INAIL, sono estese in  via  sperimentale,  per  gli  anni
          2015, 2016 e 2017, ai malati  di  mesotelioma  che  abbiano
          contratto la  patologia,  o  per  esposizione  familiare  a
          lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto  ovvero
          per esposizione ambientale comprovata.  Le  prestazioni  di
          cui al presente comma sono a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica.» 
              Si riporta il testo del comma 292 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
                «292.   Le   prestazioni   assistenziali    di    cui
          all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190,  a  favore  dei  malati  di  mesotelioma  che  abbiano
          contratto  la  patologia  o  per  esposizione  familiare  a
          lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto  ovvero
          per esposizione ambientale comprovata e che siano  deceduti
          nel corso dell'anno 2015 e dell'anno  2016  possono  essere
          erogate agli eredi, nella misura fissata  dal  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  4  settembre
          2015 ripartita tra gli stessi,  su  domanda,  corredata  di
          idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il  31
          marzo 2017. Le prestazioni di cui al  presente  comma  sono
          erogate a valere sulle disponibilita'  presenti  nel  Fondo
          per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo  1,  comma
          241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
          l'INAIL, nei limiti  delle  somme  individuate  dal  citato
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
          settembre 2015 e destinate alla copertura delle  spese  per
          le prestazioni in favore degli aventi  diritto  per  l'anno
          2015 e per l'anno 2016.» 
              Si riporta il testo del comma 241 dell'articolo 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «241. E' istituito presso  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          con contabilita' autonoma  e  separata,  un  Fondo  per  le
          vittime dell'amianto, in favore di  tutte  le  vittime  che
          hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
          all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
          in favore degli eredi.» 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-quater.