Art. 11 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma   d'investimento   relative   agli
obiettivi, alla modifica della  tempistica  di  realizzazione,  fermo
restando il termine massimo di centottanta giorni per  completare  il
programma,  alla  localizzazione  delle   attivita'   devono   essere
tempestivamente  comunicate  all'agenzia   affinche'   proceda   alle
opportune verifiche, valutazioni  ed  adempimenti.  La  comunicazione
deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa. 
  2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata approvata l'agenzia sospende l'erogazione delle agevolazioni.