Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche - art. 12 dell'Allegato 1 1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalita' telematiche da parte dei tribunali amministrativi regionali e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A., mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati. 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita' stabilite in virtu' di apposite Convenzioni stipulate dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.