Art. 11 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2 1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all'art. 9 del presente decreto, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari. 2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare.