Art. 11 
 
      Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito 
 
  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2  e  3,  i  termini  di
scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al  ((31
agosto 2020)), relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito emessi prima della data di entrata in vigore  ((del  presente
decreto)), e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva  a  quella
stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione  opera
a favore dei debitori e obbligati anche  in  via  di  regresso  o  di
garanzia,   salva   la   facolta'   degli   stessi   di   rinunciarvi
espressamente. 
  2.  L'assegno  presentato  al  pagamento  durante  il  periodo   di
sospensione e' pagabile nel giorno di presentazione.  La  sospensione
di cui al comma 1 opera su: 
    a) i termini per la presentazione al pagamento; 
    b) i termini per la levata del  protesto  o  delle  constatazioni
equivalenti; 
    c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a)  e  b),
della legge 15 dicembre 1990, n.  386,  nonche'  all'articolo  9-bis,
comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; 
    d) il termine per  il  pagamento  tardivo  dell'assegno  previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990. 
  ((3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal  9  marzo
2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali
alle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura;  ove
gia' pubblicati le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  provvedono  d'ufficio  alla  loro   cancellazione.   Con
riferimento allo  stesso  periodo  sono  sospese  le  informative  al
prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi  1  e  2,  della  legge  15
dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni  nell'archivio  informatizzato
di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che,
ove gia' effettuate, sono cancellate.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e 9-bis,
          comma 2, della  legge  15  dicembre  1990,  n.  386  (Nuova
          disciplina sanzionatoria degli assegni bancari): 
                "Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni) 
                1. Omissis 
                2. L'iscrizione e' effettuata: 
                  a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il
          ventesimo  giorno  dalla  presentazione  al  pagamento  del
          titolo; 
                  b) nel caso di  difetto  di  provvista,  quando  e'
          decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza  che  il
          traente abbia fornito  la  prova  dell'avvenuto  pagamento,
          salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3." 
                "Art. 9-bis (Preavviso di revoca) 
                1. Omissis 
                2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio
          eletto dal traente a norma  dell'articolo  9-ter  entro  il
          decimo giorno dalla presentazione al pagamento del  titolo,
          mediante telegramma o lettera raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti
          di cui  sia  certa  la  data  di  spedizione  e  quella  di
          ricevimento." 
              Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, e 8-bis,
          commi 1 e 2, della citata legge 15 dicembre 1990, n. 386: 
                "Art.  8   (Pagamento   dell'assegno   emesso   senza
          provvista dopo la scadenza del termine di presentazione) 
                1. Nei casi previsti  dall'articolo  2,  le  sanzioni
          amministrative  non  si  applicano  se  il  traente,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine  di
          presentazione   del   titolo,   effettua    il    pagamento
          dell'assegno,  degli  interessi,  della  penale   e   delle
          eventuali spese per il  protesto  o  per  la  constatazione
          equivalente.." 
                "Art. 8-bis (Procedimento  per  l'applicazione  delle
          sanzioni amministrative) 
                1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato
          il protesto o effettuata la constatazione  equivalente,  il
          pubblico ufficiale trasmette il  rapporto  di  accertamento
          della violazione al prefetto  territorialmente  competente.
          Nei casi in cui non si leva il protesto o non  si  effettua
          la   constatazione   equivalente,   il    prefetto    viene
          direttamente informato dal trattario. 
                2. Nei casi previsti dall'articolo  2,  il  trattario
          da'  comunicazione  del  mancato  pagamento   al   pubblico
          ufficiale che deve  levare  il  protesto  o  effettuare  la
          constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non e'
          stato effettuato  il  pagamento  dell'assegno  nel  termine
          previsto  dall'articolo  8,  trasmette   il   rapporto   di
          accertamento della violazione al prefetto  territorialmente
          competente. Nei casi in cui non si leva il protesto  o  non
          si effettua la  constatazione  equivalente,  il  trattario,
          decorso inutilmente il termine  previsto  dall'articolo  8,
          informa   direttamente   il    prefetto    territorialmente
          competente. 
                Omissis." 
              Si riporta il testo dell'articolo 10-bis  della  citata
          legge 15 dicembre 1990, n. 386: 
                "Art.  10-bis  (Archivio  degli  assegni  bancari   e
          postali e delle carte di pagamento irregolari) 
                1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi  di
          pagamento,  e'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia   un
          archivio informatizzato degli assegni bancari e  postali  e
          delle  carte  di  pagamento,  nel  quale  sono  inseriti  i
          seguenti dati: 
                  a) generalita' dei traenti degli assegni bancari  o
          postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; 
                  b)  assegni  bancari   e   postali   emessi   senza
          autorizzazione  o  senza  provvista,  nonche'  assegni  non
          restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
          dell'autorizzazione; 
                  c) sanzioni amministrative pecuniarie e  accessorie
          applicate per l'emissione  di  assegni  bancari  e  postali
          senza autorizzazione o senza  provvista,  nonche'  sanzioni
          penali e  connessi  divieti  applicati  per  l'inosservanza
          degli obblighi imposti a titolo di sanzione  amministrativa
          accessoria; 
                  d) generalita'  del  soggetto  al  quale  e'  stata
          revocata  l'autorizzazione   all'utilizzo   di   carte   di
          pagamento; 
                  e) carte  di  pagamento  per  le  quali  sia  stata
          revocata l'autorizzazione all'utilizzo; 
                  f) assegni bancari e postali e carte  di  pagamento
          di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. 
                2. La Banca d'Italia, quale titolare del  trattamento
          dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
          dell'archivio,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
                3. Il soggetto interessato  ha  diritto  ad  accedere
          alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio
          e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13
          della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
                4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
          vigilati  e  gli  uffici  postali  possono  accedere   alle
          informazioni  contenute  nell'archivio  per  le   finalita'
          previste dalla presente legge e per  quelle  connesse  alla
          verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
          carte di  pagamento.  L'autorita'  giudiziaria  ha  accesso
          diretto alle informazioni contenute nell'archivio,  per  lo
          svolgimento delle proprie funzioni."