Art. 11 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonche' quanto previsto dall'articolo 1 lettera e). 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 11 giugno 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte Il Ministro della salute: Speranza _______ Avvertenza: "A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241".