Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al  14
luglio 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure
previsti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  nonche'  quanto
previsto dall'articolo 1 lettera e). 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
 
    "A norma dell'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento  della
fase  del  controllo   preventivo   della   Corte   dei   conti,   e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo,  ai  sensi  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241".