Art. 11 
 
    Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, dopo  le  parole:  "l'assistito"  sono  inserite  le
seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori  del
Servizio sanitario nazionale"; 
  b) al comma 2, ultimo periodo, dopo  le  parole:  "comma  7",  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui  al
comma 15-ter"; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il FSE e' alimentato con
i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in
maniera continuativa e  tempestiva,  senza  ulteriori  oneri  per  la
finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le  professioni
sanitarie che  prendono  in  cura  l'assistito  sia  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e dei servizi  socio-sanitari  regionali
sia al di fuori degli stessi, nonche', su iniziativa  dell'assistito,
con i dati medici in  possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del  FSE
aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter."; 
  d) il comma 3-bis e' abrogato; 
  e) al comma  4,  dopo  la  parola  "regionali",  sono  inserite  le
seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo
le parole "l'assistito",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "secondo  le
modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel  rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7"; 
  f)  al  comma  15-ter,  punto  3),  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  - dopo le parole "per la trasmissione telematica", sono inserite le
seguenti: ", la codifica e la firma remota"; 
  - le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le
seguenti:  "alimentazione,  consultazione  e  conservazione,  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"; 
  g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis)  l'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  dei  consensi   e
relative revoche, da associarsi agli  assistiti  risultanti  in  ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita'  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al punto 3) del presente comma; 
  4-ter) la realizzazione dell'Indice  Nazionale  dei  documenti  dei
FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti  in  ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilita'  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
punto 3) del presente comma; 
  4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale  FSE,  secondo  le
modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione  con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,  l'accesso  on
line al FSE  da  parte  dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  Determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale."; 
  h) al comma 15-septies, dopo  le  parole:  "di  farmaceutica"  sono
inserite le seguenti: ", comprensivi dei relativi piani  terapeutici,
" e dopo le parole: "specialistica a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale," sono aggiunte le  seguenti:  "nonche'  le  ricette  e  le
prestazioni erogate  non  a  carico  del  SSN,"  e,  dopo  la  parola
"integrativa", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' i  dati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al  relativo
referto, secondo le modalita' stabilite, previo  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto  3)
del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
liberta' degli interessati,"; 
  i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "15-octies. Le specifiche tecniche dei  documenti  del  FSE  e  del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del  comma  7,
sono pubblicate sul portale del  nazionale  FSE,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
  15-nonies.  Ai   fini   dell'alimentazione   dei   FSE   attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto  di  cui
al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite  le  modalita'  tecniche
con le quali: 
  a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della  salute  di
cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i  dati
relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli  organi  e
tessuti; 
  b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono  disponibili  ai  FSE  i
dati relativi alla situazione vaccinale; 
  c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e  provincia
autonoma  rende   disponibili   ai   FSE   i   dati   relativi   alle
prenotazioni.".