Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
             Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «concessione  edilizia»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «acquisizione   del    titolo
abilitativo»; il quarto periodo e' abrogato; 
    b) al comma 1-bis, dopo le parole «nell'ambito della relazione di
cui al  comma  1  e'  prevista  una  valutazione»  sono  inserite  le
seguenti: «, da effettuarsi in fase di progettazione,». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   8   (Relazione   tecnica,   accertamenti    e
          ispezioni).  -  1.  Il   progettista   o   i   progettisti,
          nell'ambito    delle    rispettive    competenze     edili,
          impiantistiche      termotecniche,       elettriche       e
          illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le  verifiche
          previste dal presente decreto nella  relazione  tecnica  di
          progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
          contenimento del consumo di energia  degli  edifici  e  dei
          relativi   impianti   termici,    che    il    proprietario
          dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve  depositare  presso
          le   amministrazioni   competenti,   in    doppia    copia,
          contestualmente alla dichiarazione  di  inizio  dei  lavori
          complessivi o degli specifici interventi proposti,  o  alla
          domanda  di  acquisizione  del  titolo  abilitativo.   Tali
          adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso
          di installazione di pompa di calore avente potenza  termica
          non superiore a 15 kW e di sostituzione del  generatore  di
          calore  dell'impianto  di  climatizzazione  avente  potenza
          inferiore alla soglia prevista dall'articolo  5,  comma  2,
          lettera g), regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi
          e le modalita' di riferimento  per  la  compilazione  della
          relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentita  la
          Conferenza unificata, in funzione delle  diverse  tipologie
          di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni  importanti,
          interventi di riqualificazione energetica. 
                1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi  1  e
          2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di  nuova
          costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti
          a ristrutturazione importante, nell'ambito della  relazione
          di  cui  al  comma  1  e'  prevista  una  valutazione,   da
          effettuarsi in fase di  progettazione,  della  fattibilita'
          tecnica,  ambientale  ed  economica  per  l'inserimento  di
          sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi
          di  fornitura  di   energia   rinnovabile,   cogenerazione,
          teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di  calore  e
          sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.  La
          valutazione   della   fattibilita'   tecnica   di   sistemi
          alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di
          verifica. 
                2. La conformita' delle opere realizzate rispetto  al
          progetto e alle sue eventuali varianti  ed  alla  relazione
          tecnica  di  cui  al  comma  1,  nonche'   l'attestato   di
          qualificazione energetica  dell'edificio  come  realizzato,
          devono  essere  asseverati  dal  direttore  dei  lavori   e
          presentati al comune  di  competenza  contestualmente  alla
          dichiarazione di fine lavori senza alcun  onere  aggiuntivo
          per il committente. La  dichiarazione  di  fine  lavori  e'
          inefficace  a  qualsiasi  titolo  se  la  stessa   non   e'
          accompagnata da tale documentazione asseverata. 
                3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e
          2  e'  conservata  dal  comune,   anche   ai   fini   degli
          accertamenti di cui al comma 4. A  tale  scopo,  il  comune
          puo' richiedere la consegna della documentazione  anche  in
          forma informatica. 
                4. Il Comune,  anche  avvalendosi  di  esperti  o  di
          organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
          modalita'  di  controllo,  ai  fini  del   rispetto   delle
          prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
          in corso d'opera, ovvero entro cinque anni  dalla  data  di
          fine lavori dichiarata dal committente, volti a  verificare
          la conformita' alla documentazione progettuale  di  cui  al
          comma 1. 
                5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al  comma
          4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del
          conduttore dell'immobile. Il costo  degli  accertamenti  ed
          ispezioni di cui al presente comma e' posto  a  carico  dei
          richiedenti.».