Art. 11. Criteri di separazione contabile 1. L'operatore di accesso notificato come avente notevole forza di mercato e' tenuto a fornire evidenza contabile dei costi di cui all'art. 10, disaggregati per singola attivita' e componente funzionale. 2. I costi incrementali relativi all'adeguamento del sistema devono essere opportunamente separati dai costi d'interconnessione ed isolati in un progetto interno, da capitalizzarsi in maniera disgiunta. L'ammortamento di tale progetto deve alimentare il conto economico di pari passo con il recupero dei costi sostenuti dall'operatore d'accesso sulla base delle modalita' di cui all'art. 10, comma 2. Solo dopo l'avvenuto recupero del 100% dei costi capitalizzati sul progetto, i nuovi costi di rimpiazzo potranno concorrere, come costi di struttura, alla formazione delle tariffe di interconnessione. 3. Il costo per operatore deve riflettere l'impiego efficiente dei fattori della produzione utilizzati per la configurazione dell'operatore preselezionato, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato. 4. Il costo per linea deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per l'attivazione di una nuova linea preselezionata, attribuiti sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato.