Art. 11.
                  Criteri di separazione contabile
    1.  L'operatore  di accesso notificato come avente notevole forza
di  mercato  e'  tenuto a fornire evidenza contabile dei costi di cui
all'art.   10,   disaggregati  per  singola  attivita'  e  componente
funzionale.
    2.  I  costi  incrementali  relativi  all'adeguamento del sistema
devono essere opportunamente separati dai costi d'interconnessione ed
isolati   in  un  progetto  interno,  da  capitalizzarsi  in  maniera
disgiunta.  L'ammortamento  di tale progetto deve alimentare il conto
economico   di  pari  passo  con  il  recupero  dei  costi  sostenuti
dall'operatore  d'accesso  sulla base delle modalita' di cui all'art.
10,  comma  2.  Solo  dopo  l'avvenuto  recupero  del  100% dei costi
capitalizzati  sul  progetto,  i  nuovi  costi  di rimpiazzo potranno
concorrere, come costi di struttura, alla formazione delle tariffe di
interconnessione.
    3.  Il  costo  per operatore deve riflettere l'impiego efficiente
dei   fattori  della  produzione  utilizzati  per  la  configurazione
dell'operatore  preselezionato,  attribuiti  sulla base del costo del
lavoro effettivamente impiegato.
    4.  Il  costo per linea deve riflettere un efficiente impiego dei
fattori  della  produzione  utilizzati per l'attivazione di una nuova
linea  preselezionata,  attribuiti  sulla  base  del costo del lavoro
effettivamente impiegato.