Articolo 110 
                    Incasso e riparto di proventi 
 
   1. Nei casi  previsti  dall'articolo  115,  comma  2,  i  proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della  cultura,  nonche'  dai  canoni  di  concessione  e  dai
corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti pubblici cui  gli  istituti,  i  luoghi  o  i  singoli  beni
appartengono o sono  in  consegna,  in  conformita'  alle  rispettive
disposizioni di contabilita' pubblica. 
   2. Ove si tratti di istituti, luoghi  o  beni  appartenenti  o  in
consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono  versati  alla
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,   anche   mediante
versamento  in  conto  corrente  postale  intestato  alla   tesoreria
medesima, ovvero  sul  conto  corrente  bancario  aperto  da  ciascun
responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto  di
credito. In tale ultima ipotesi  l'istituto  bancario  provvede,  non
oltre cinque giorni dalla  riscossione,  al  versamento  delle  somme
affluite alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le  somme  incassate
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella  misura  fissati
dal Ministero medesimo. 
   3. I proventi derivanti dalla  vendita  dei  biglietti  d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono
destinati alla realizzazione di interventi  per  la  sicurezza  e  la
conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche'
all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali,  anche  mediante
esercizio della prelazione. 
   4. I proventi derivanti dalla  vendita  dei  biglietti  d'ingresso
agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in  consegna  ad  altri
soggetti   pubblici   sono   destinati   all'incremento    ed    alla
valorizzazione del patrimonio culturale.