Art. 110. 
               Notificazione e scambio di informazioni 
  1.  Il  Ministero  delle   attivita'   produttive   notifica   alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno  motivati,  i
provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b),  c),  d),
e) e f), e 3, nonche' eventuali  modifiche  e  revoche,  fatta  salva
l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente  sulla  procedura
di notifica. 
  2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori,
adottati per  limitare  o  sottoporre  a  particolari  condizioni  la
commercializzazione o l'uso di prodotti  che  presentano  un  rischio
grave per i consumatori, vanno notificati  alla  Commissione  europea
secondo  le   prescrizioni   del   sistema   RAPEX,   tenendo   conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II. 
  3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si  ritiene
limitato  al  territorio  nazionale,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive procede, anche su richiesta  delle  altre  amministrazioni
competenti,  alla  notifica  alla  Commissione  europea  qualora   il
provvedimento contenga informazioni  suscettibili  di  presentare  un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per  gli  altri  Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad  un  rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 
  4. Ai fini degli adempimenti di cui al  comma  1,  i  provvedimenti
adottati dalle amministrazioni competenti  di  cui  all'articolo  106
devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita'
produttive; analoga comunicazione  deve  essere  data  a  cura  delle
cancellerie ovvero delle  segreterie  degli  organi  giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere  provvisorio,  sia  a
carattere  definitivo,  emanati  dagli   stessi   nell'ambito   degli
interventi di competenza. 
  5.   Il   Ministero    delle    attivita'    produttive    comunica
all'amministrazione competente le  decisioni  eventualmente  adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano  un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano,  entro  un  termine  di  venti
giorni, dell'adozione di provvedimenti  idonei.  E'  fatto  salvo  il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea. 
  6. Le Autorita' competenti assicurano  alle  parti  interessate  la
possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione
di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il  successivo  inoltro
alla Commissione. 
  7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea  di
prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui  al  comma  5,  a
meno che la decisione non disponga diversamente. 
 
          Note all'art. 110:
              -  Direttiva  3 dicembre  2001,  n.  95  del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio relativa alla sicurezza generale
          dei  prodotti,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea del 15 gennaio 2002, n. L 11.
          Note all'art. 110:
              -   Per   la  direttiva  3 dicembre  2001,  n.  95  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza
          generale dei prodotti, vedi le note all'art. 107.