ART. 110 
(trattamento di rifiuti presso impianti di  trattamento  delle  acque
                           reflue urbane) 
 
   1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e  3,  e'  vietato  l'utilizzo
degli  impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per   lo
smaltimento di rifiuti. 
   2. In deroga al comma  1,  l'autorita'  competente,  d'intesa  con
l'Autorita' d'ambito, in  relazione  a  particolari  esigenze  e  nei
limiti della capacita' residua di trattamento, autorizza  il  gestore
del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento
di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle  tipologie
compatibili con il processo di depurazione. 
   3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa  comunicazione
all'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo  124,  e'  comunque
autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e  capacita'
depurative  adeguate,  che  rispettino  i  valori   limite   di   cui
all'articolo 101, commi 1  e  2,  i  seguenti  rifiuti  e  materiali,
purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale  ottimale  oppure
da  altro  Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto   di   impianti
adeguati: 
    a) rifiuti costituiti da acque reflue  che  rispettino  i  valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura; 
    b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dalla
manutenzione ordinaria di sistemi  di  trattamento  di  acque  reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; 
    c) materiali derivanti dalla manutenzione  ordinaria  della  rete
fognaria nonche' quelli derivanti da altri  impianti  di  trattamento
delle acque reflue urbane,  nei  quali  l'ulteriore  trattamento  dei
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. 
   4. L'attivita' di cui ai  commi  2  e  3  puo'  essere  consentita
purche' non sia  compromesso  il  possibile  riutilizzo  delle  acque
reflue e dei fanghi. 
   5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico integrato deve indicare la capacita' residua  dell'impianto  e
le caratteristiche e quantita'  dei  rifiuti  che  intende  trattare.
L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o  vietare  il
trattamento  di  specifiche   categorie   di   rifiuti.   L'autorita'
competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi  elenchi  dei
gestori  di  impianti  di  trattamento  che   hanno   effettuato   la
comunicazione di cui al comma 3. 
   6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3  si  applica
l'apposita tariffa determinata dall'Autorita' d'ambito. 
   7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti  sono  tenuti  al
rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta  eccezione  per
il produttore dei rifiuti di cui al  comma  3,  lettera  b),  che  e'
tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori  dalla
vigente normativa in materia di  rifiuti.  Il  gestore  del  servizio
idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e  5,  tratta  rifiuti  e'
soggetto all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
rifiuti.