Art. 110 
 
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
       sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
 
  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  ha
personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di  autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in  Reggio  Calabria
ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
  a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e  confiscati
alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e  di
prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato  dei
procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato  dei  beni
nei medesimi  procedimenti;  accertamento  della  consistenza,  della
destinazione    e    dell'utilizzo    dei    beni;     programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni  confiscati;  analisi
dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative  alla  fase  di
assegnazione e destinazione; 
  b)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e
custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
  c)  ausilio  dell'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  e
amministrazione dei  predetti  beni  a  decorrere  dalla  conclusione
dell'udienza preliminare; 
  d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito  del
procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
  e) amministrazione e destinazione dei  beni  confiscati,  anche  ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali  per
i delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale; 
  f) adozione di iniziative  e  di  provvedimenti  necessari  per  la
tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
  3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 110: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12-sexies,  del  citato
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356: 
              "Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca. 
              1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,  319-ter,  320,  322,
          322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo  scopo
          di commettere delitti previsti  dagli  articoli  473,  474,
          517-ter e 517-quater, 416-bis, 600,  601,  602,  629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero  per  taluno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie  di  cui
          al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
          la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita'  di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui, anche  per  interposta  persona  fisica  o  giuridica,
          risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'   a
          qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate
          nel periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di
          condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
          dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per  taluno
          dei delitti commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 320,  322,  322-bis  e  325  del  codice
          penale,  si  applicano  le  disposizioni   degli   articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter  del  codice  penale,  nonche'  dall'art.
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
          beni confiscati a norma dei commi 1 e 2  si  osservano,  in
          quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute   nel
          decreto-legge 14  giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 4 agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice, con la sentenza di condanna o con quella  prevista
          dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura  penale,
          nomina un amministratore con il compito di provvedere  alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis Le disposizioni in materia di  amministrazione  e
          destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  previste
          dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a  2-duodecies  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,
          si applicano ai casi di sequestro e confisca  previsti  dai
          commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'  agli  altri
          casi  di  sequestro  e  confisca  di  beni,  adottati   nei
          procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51,  comma
          3-bis,  del  codice  di  procedura  penale.  In  tali  casi
          l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni  sequestrati
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in  quanto
          compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca  di  cui
          ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
          da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis,  del  codice  di
          procedura penale. In  tali  casi  il  tribunale  nomina  un
          amministratore. Restano  comunque  salvi  i  diritti  della
          persona  offesa  dal   reato   alle   restituzioni   e   al
          risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.". 
              - Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
          procedura penale, vedi note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
          14  gennaio  1994,  n.  20,  (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti.): 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1.-3.(omissis) 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5.-13.(omissis)".