Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
 Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli
impianti  di  cui  ai  commi  1,  lettere  a),  b),  c), e) e g), e 2
dell'articolo  107 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte
di  professionisti,  iscritti  negli  albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
  2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e  l'ampliamento  degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al
di   sopra  dei  limiti  dimensionali  indicati  nel  regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 119.
  3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo
sportello unico contestualmente al progetto edilizio.