Art. 110. (Art. 14 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTI CICLABILI Le strisce per attraversamenti di piste ciclabili sono di colore bianco e contrassegnano lungo le strade extraurbane le zone nelle quali i ciclisti provenienti da altre piste ciclabili possono attraversare la strada. Detti attraversamenti devono essere tracciati per stabilire la continuita' di piste ciclabili parallele ad una strada, quando su di questa confluisce un'altra strada, ovvero quando devono allacciarsi al proseguimento sito sull'altro lato. Anche in tal caso l'attraversamento ciclabile deve sempre essere tracciato perpendicolare all'asse e le estremita' delle piste ciclabili devono essere raccordate con opportune curve all'attraversamento (figg. 129-a, b). Le strisce per attraversamenti di piste ciclabili, analoghe a quelle previste alla lettera b) dell'art. 109 sono parallele alla direzione della circolazione veicolare.