(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 110)
                              Art. 110. 
                      Cessazione dalle funzioni 

 
  Il  delegato  governativo  cessa  dalle   sue   funzioni   con   il
conferimento dell'esattoria, ma puo'  essere  in  qualsiasi  momento,
previo parere dell'intendente di finanza, revocato dal prefetto,  che
provvede alla sua sostituzione.