Art. 110 
                          Oneri deducibili 
 
  1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili
nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e
purche'   risultino   da   idonea   documentazione   allegata    alla
dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d)
e da h) a  r)  del  comma  1  dell'articolo  10,  ferma  restando  la
disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello  stesso
articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli
immobili pagata nel periodo di imposta. Si  applica  la  disposizione
del comma 5 dell'articolo 10.