Art. 110 (Richiesta dei certificati) 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede: a) i certificati anagrafici; b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice; c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato. 2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.