(Norme-art. 110)
                              Art. 110 
                     (Richiesta dei certificati) 
  1. Non appena  il  nome  della  persona  alla  quale  il  reato  e'
attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo  335
del codice, la segreteria richiede: 
   a) i certificati anagrafici; 
   b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice; 
   c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per  i
quali la persona ha assunto la qualita' di imputato. 
  2. Fino alla entrata  in  funzione  di  un  servizio  centralizzato
informatico, i certificati delle  iscrizioni  indicate  nel  comma  1
lettera c)  sono  acquisiti  secondo  le  disposizioni  del  pubblico
ministero.