Art. 110. Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto 1. Le aziende ed enti possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario ridotto mediante la trasformazione di rapporti di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti interessati, a fronte di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali. Le predette esigenze sono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi: a) assistenza ai figli sino agli otto anni di eta'; b) assistenza al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, nei casi in cui non vi siano possibilita' alternative di assistenza, che accedano ai programmi terapeutici e/o di riabilitazione, debitamente certificati, previsti per tossicodipendenti, alcolisti cronici, nonche' per i portatori di handicap o per i soggetti affetti da grave debilitazione psico-fisica; c) assistenza, in mancanza di soluzioni alternative, al coniuge, al figlio, al genitore, al fratello o alla sorella, agli affini di primo grado, anche non conviventi, che necessitano di particolare cura, in particolare in relazione alle patologie indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. n. 278/2000, nonche' ai parenti ed affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, anche non conviventi, che siano portatori di handicap. 2. Il numero dei rapporti a impegno orario ridotto non puo' superare il 3 per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente C.C.N.L., rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. Tale percentuale va ripartita dall'azienda o ente tra le diverse aree professionali e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto, i dirigenti gia' in servizio presentano apposita domanda. 4. L'azienda o ente, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, puo' concedere la trasformazione del rapporto, se non sia gia' stato raggiunto il limite di cui al comma 2 e se l'impegno orario ridotto, anche in relazione all'orario concordato con il dirigente responsabile in applicazione dell'art. 111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto), non determini un pregiudizio alla funzionalita' del servizio. 5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dirigenti da impegno orario pieno a impegno orario ridotto avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del decreto-legge n. 112/2008. 6. Le aziende ed enti in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera k) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), tenendo conto delle esigenze organizzative, possono elevare il contingente di cui al comma 2 fino al 7%. 7. I dirigenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, l'azienda o ente da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto entro il termine di quindici giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nei commi 2 e 6. 8. La trasformazione del rapporto a impegno orario ridotto avviene con accordo tra le parti stipulato in forma scritta che modifica il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che contiene: l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto e della relativa durata; l'impegno del dirigente a comunicare l'eventuale venir meno della condizione che ha comportato l'accesso all'impegno orario ridotto, ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro ad orario pieno; della durata della prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 9. La titolarita' di un incarico dirigenziale di natura gestionale e' incompatibile con il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto. Qualora i dirigenti con incarico di natura gestionale abbiano presentato la relativa domanda e la medesima sia stata accolta, verra' revocato l'incarico gestionale e conferito un incarico professionale tra quelli di cui all'art. 18 comma 1, paragrafo II, lett.c) (Tipologie d'incarico). 10. Non possono altresi' presentare tale domanda i dirigenti con rapporto non esclusivo. L'attivita' libero professionale intramuraria comunque classificata e' sospesa per tutta la durata dell'impegno orario ridotto. 11. E' previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attivita' libero professionale extramuraria. In tal caso, si applicano le procedure previste dall'art. 105 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro). 12. I dirigenti gia' in regime ad impegno ridotto secondo la disciplina contrattuale previgente all'entrata in vigore del presente contratto che viene disapplicata dall'art. 113 (Decorrenza e disapplicazioni) dovranno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente C.C.N.L., presentare un nuova domanda che, entro il mese successivo, sara' valutata dall'azienda o ente in applicazione delle nuove disposizioni del presente contratto. Qualora tali nuove domande non venissero accolte, i dirigenti interessati dovranno rientrare a impegno orario pieno entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda o ente del non accoglimento della domanda. E' fatto salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro ad esaurimento dall'art. 13 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.