(Allegato-art. 110)
                              Art. 110. 
      Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto 
 
    1. Le aziende ed enti possono costituire  rapporti  di  lavoro  a
impegno orario ridotto mediante  la  trasformazione  di  rapporti  di
lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto su  richiesta
dei  dirigenti  interessati,  a  fronte  di  comprovate  e  rilevanti
esigenze  familiari  o  sociali.  Le  predette   esigenze   sono   in
particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi: 
      a) assistenza ai figli sino agli otto anni di eta'; 
      b) assistenza al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o,
in mancanza, entro il terzo grado, nei  casi  in  cui  non  vi  siano
possibilita' alternative di assistenza,  che  accedano  ai  programmi
terapeutici e/o di riabilitazione, debitamente certificati,  previsti
per tossicodipendenti, alcolisti cronici, nonche' per i portatori  di
handicap  o  per  i   soggetti   affetti   da   grave   debilitazione
psico-fisica; 
      c)  assistenza,  in  mancanza  di  soluzioni  alternative,   al
coniuge, al figlio, al genitore, al fratello  o  alla  sorella,  agli
affini di primo grado,  anche  non  conviventi,  che  necessitano  di
particolare cura, in particolare in relazione alle patologie indicate
dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M.  n.  278/2000,  nonche'  ai
parenti ed affini entro il secondo grado o,  in  mancanza,  entro  il
terzo grado, anche non conviventi, che siano portatori di handicap. 
    2. Il numero dei rapporti  a  impegno  orario  ridotto  non  puo'
superare  il  3  per  cento  della  dotazione  organica   complessiva
dell'area dirigenziale di cui al presente C.C.N.L.,  rilevata  al  31
dicembre di ogni anno. Il predetto limite e' arrotondato per  eccesso
onde arrivare comunque  all'unita'.  Tale  percentuale  va  ripartita
dall'azienda o ente tra le diverse aree professionali e discipline in
modo equilibrato al fine di evitare disservizi. 
    3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno
orario pieno a impegno orario ridotto, i dirigenti gia'  in  servizio
presentano apposita domanda. 
    4. L'azienda o ente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla
ricezione  della  domanda,  puo'  concedere  la  trasformazione   del
rapporto, se non sia gia' stato raggiunto il limite di cui al comma 2
e  se  l'impegno  orario  ridotto,  anche  in  relazione   all'orario
concordato con il dirigente responsabile  in  applicazione  dell'art.
111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a  impegno
orario ridotto), non determini un pregiudizio alla funzionalita'  del
servizio. 
    5.  L'utilizzazione  dei  risparmi  di  spesa   derivanti   dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dirigenti da impegno orario
pieno a impegno orario ridotto avviene nel rispetto delle  previsioni
dell'art. 1, comma 59,  della  legge  n.  662/1996,  come  modificato
dall'art. 73 del decreto-legge n. 112/2008. 
    6. Le aziende ed enti in sede di contrattazione  integrativa,  ai
sensi dell'art. 7, comma 5,  lettera  k)  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie),  tenendo  conto  delle  esigenze
organizzative, possono elevare il contingente di cui al comma 2  fino
al 7%. 
    7. I dirigenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto  di
lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto nelle ipotesi
previste dall'art. 8,  commi  3  e  7,  del  decreto  legislativo  n.
81/2015. Nelle suddette ipotesi, l'azienda  o  ente  da'  luogo  alla
costituzione del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto entro il
termine di quindici giorni e  le  trasformazioni  effettuate  a  tale
titolo  non  sono  considerate  ai  fini   del   raggiungimento   dei
contingenti fissati nei commi 2 e 6. 
    8. La  trasformazione  del  rapporto  a  impegno  orario  ridotto
avviene con accordo tra le  parti  stipulato  in  forma  scritta  che
modifica il contratto individuale di  costituzione  del  rapporto  di
lavoro e che contiene: 
      l'indicazione della data di inizio del  rapporto  di  lavoro  a
impegno orario ridotto e della relativa durata; 
      l'impegno del dirigente a  comunicare  l'eventuale  venir  meno
della condizione  che  ha  comportato  l'accesso  all'impegno  orario
ridotto, ai fini della  ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro  ad
orario pieno; 
      della  durata  della  prestazione  lavorativa   nonche'   della
collocazione temporale dell'orario con riferimento  al  giorno,  alla
settimana, al mese e all'anno e del relativo  trattamento  economico.
Quando  l'organizzazione  del  lavoro   e'   articolata   in   turni,
l'indicazione dell'orario di  lavoro  puo'  avvenire  anche  mediante
rinvio a turni programmati  di  lavoro  articolati  su  fasce  orarie
prestabilite. 
    9.  La  titolarita'  di  un  incarico  dirigenziale   di   natura
gestionale e' incompatibile con  il  rapporto  di  lavoro  a  impegno
orario ridotto. Qualora i dirigenti con incarico di natura gestionale
abbiano presentato la  relativa  domanda  e  la  medesima  sia  stata
accolta,  verra'  revocato  l'incarico  gestionale  e  conferito   un
incarico professionale  tra  quelli  di  cui  all'art.  18  comma  1,
paragrafo II, lett.c) (Tipologie d'incarico). 
    10. Non possono altresi' presentare tale domanda i dirigenti  con
rapporto non esclusivo. L'attivita' libero professionale intramuraria
comunque classificata e' sospesa per  tutta  la  durata  dell'impegno
orario ridotto. 
    11. E' previsto il recesso per giusta  causa  nei  confronti  del
dirigente con regime ad impegno ridotto che  violi  il  rispetto  del
rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attivita' libero professionale
extramuraria.  In  tal  caso,  si  applicano  le  procedure  previste
dall'art. 105 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro). 
    12. I dirigenti gia' in regime  ad  impegno  ridotto  secondo  la
disciplina contrattuale previgente all'entrata in vigore del presente
contratto  che  viene  disapplicata  dall'art.  113   (Decorrenza   e
disapplicazioni) dovranno,  entro  quindici  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente C.C.N.L., presentare un nuova domanda che,  entro
il  mese  successivo,  sara'  valutata   dall'azienda   o   ente   in
applicazione delle nuove disposizioni del presente contratto. Qualora
tali nuove domande non venissero  accolte,  i  dirigenti  interessati
dovranno rientrare a impegno orario pieno entro quindici giorni dalla
comunicazione da parte dell'azienda o ente del non accoglimento della
domanda. E' fatto salvo quanto previsto per i rapporti di  lavoro  ad
esaurimento dall'art. 13 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 Area  IV  e
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni
sanitarie.