(CODICE CIVILE-art. 1102)
                             Art. 1102. 
 
                      (Uso della cosa comune). 
 
  Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune,  purche'  non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti  di
farne parimenti  uso  secondo  il  loro  diritto.  A  tal  fine  puo'
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il  miglior
godimento della cosa. 
 
  Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune
in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare
il titolo del suo possesso.