Art. 1102. (Navigazione in zone vietate). Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila: 1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83; 2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.