(Codice della navigazione-art. 1102)
                             Art. 1102. 
                   (Navigazione in zone vietate). 
 
  Fuori dei casi previsti nell'articolo 260  del  codice  penale,  e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino  a  lire
cinquemila: 
  1° il  comandante  della  nave  o  del  galleggiante,  nazionali  o
stranieri, che non osserva il divieto  o  il  limite  di  navigazione
stabiliti nell'articolo 83; 
  2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero,  che  viola
il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.