ART. 111
              (impianti di acquacoltura e piscicoltura)

   1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di  concerto  con  i Ministri delle politiche agricole e
forestali,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e delle attivita'
produttive,  e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,   sono   individuati  i  criteri  relativi  al  contenimento
dell'impatto  sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura
e di piscicoltura.