Art. 111 
 
  Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili 
 
             (art. 83, commi 3 e 5, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 53,  comma  8,  del  codice,  le  buste
contenenti le offerte specificano, a  pena  di  esclusione,  a  quale
delle due ipotesi  ivi  previste  l'offerta  fa  riferimento.  Nessun
concorrente puo' presentare piu' offerte. 
    2. Qualora le offerte  pervenute  riguardino  l'acquisizione  del
bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori  ovvero  esclusivamente
l'esecuzione di lavori, la vendita del bene e  l'appalto  dei  lavori
vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta. 
 
              Note all'art. 111 
              - Il testo dell'art. 53, comma 8,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  6,  le   offerte
          specificano: 
              a)  se  l'offerente  ha  interesse  a   conseguire   la
          proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
          offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di  prezzo
          eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; 
              b) se l'offerente non  ha  interesse  a  conseguire  la
          proprieta'   dell'immobile,   il   prezzo   richiesto   per
          l'esecuzione del contratto.”