Art. 111. Residui di gestione I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli, scadute ma non riscosso durante la gestione dell'esattore decaduto che abbia lasciato debiti ovvero durante la vacanza dell'esattoria o la gestione del delegato governativo, nonche' dalle entrate riscuotibili mediante ruoli delle quali i contributi debbano rispondere in virtu' del quarto comma dell'art. 195 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.