Art. 111 
                      Enti di tipo associativo 
 
  1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei  confronti
degli  associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle   finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e  dagli  altri  enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi  non
concorrono a formare il reddito complessivo. 
  2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio  di  attivita'
commerciali, salvo il  disposto  del  secondo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 108, le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
agli  associati  o  partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse  prestazioni  alle  quali  danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione  del  reddito
complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi
diversi  secondo  chele  relative  operazioni  abbiano  carattere  di
abitualita' o di occasionalita'. 
  3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,
religiose, assistenziali, culturali e sportive,  non  si  considerano
effettuate nell'esercizio di  attivita'  commerciali,  in  deroga  al
comma 2, le cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  verso
pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita'  alle
finalita'   istituzionali,   nei   confronti   degli   associati    o
partecipanti,  di  altre  associazioni  che  svolgono   la   medesima
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi  associati
o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive  organizzazioni
nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati. 
  4. La disposizione del comma 3 non si applica per  le  cessioni  di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,  per  le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e  di  deposito  e
per le prestazioni di servizi portuali  e  aeroportuali  ne'  per  le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle  seguenti  attivita':  a)
gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di  viaggi
e  soggiorni  turistici;  c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a
carattere    commerciale;    d)    pubblicita'    commerciale;     e)
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.