Art. 111 (a).
          Revisione delle macchine agricole in circolazione
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'agricoltura   e   delle  foreste,  puo'  disporre,  con  decreto
ministeriale,  la  revisione  generale  o  parziale  delle   macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di  accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la
sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza.
  2. Gli uffici della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  qualora
sorgano  dubbi  sulla  persistenza  dei  requisiti di cui al comma 1,
possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la  revisione  di  singole
macchine agricole.
  3.  Nel  regolamento  sono  stabilite  le  procedure,  i tempi e le
modalita' delle revisioni di cui al presente articolo,  nonche',  ove
ricorrano,   i   criteri  per  l'accertamento  dei  requisiti  minimi
d'idoneita'  cui  devono  corrispondere  le  macchine   agricole   in
circolazione e del loro stato di efficienza.
  4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
Ministro   dell'agricoltura  e  delle  foreste,  puo'  modificare  la
normativa prevista  dal  presente  articolo  in  relazione  a  quanto
stabilito  in  materia  da  disposizioni  della  Comunita'  economica
europea.
  5. Alle macchine agricole, di  cui  al  comma  1  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
  6.  Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e'
stata  presentata  alla   revisione   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.   Da   tale   violazione   discende   la   sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (( o
del certificato di idoneita' tecnica, )) secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 52 del D.Lgs. n. 360/1993.