Art. 111. 
          Modalita' di adempimento dell'obbligo scolastico 
 
  1.  All'obbligo  scolastico  si  adempie  frequentando  le   scuole
elementari e medie statali o  le  scuole  non  statali  abilitate  al
rilascio di  titoli  di  studio  riconosciuti  dallo  Stato  o  anche
privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 
  2. I genitori dell'obbligato o chi ne  fa  le  veci  che  intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione  dell'obbligato
devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorita'.