Art. 111.
             Servizio meteorologico nazionale distribuito
  1. Per lo svolgimento  di compiti conoscitivi tecnicoscientifici ed
operativi  nel  campo  della  meteorologia, e'  istituito,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma  1, lettera c), della legge 15  marzo 1997, n.
59,  il   Servizio  meteorologico   nazionale  distribuito,   cui  e'
riconosciuta  autonomia   scientifica,  tecnica   ed  amministrativa,
costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni
ovvero da organismi regionali da esse designati.
  2. Con i decreti legislativi  da emanarsi ai sensi dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n.  59, sono definiti la composizione ed i
compiti del consiglio direttivo  del Servizio meteorologico nazionale
distribuito  con  la  presenza  paritetica  di  rappresentanti  degli
organismi statali  competenti e delle regioni  ovvero degli organismi
regionali,  nonche' del  comitato scientifico  costituito da  esperti
nella materia  designati dalla  Conferenza unificata su  proposta del
consiglio  direttivo.   Con  i   medesimi  decreti   e'  disciplinata
l'organizzazione del servizio che  sara' comunque articolato per ogni
regione da un servizio meteorologico  operativo coadiuvato da un ente
tecnico centrale.
 
          Nota all'art. 111:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59 si veda in nota all'art. 3; per il testo dell'art. 11 si
          veda in nota all'art. 9.