Art. 111 
 
           (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice,  su  proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle   competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore  dei  Lavori
Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le  modalita'
e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore
dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3,  in
maniera da garantirne trasparenza,  semplificazione,  efficientamento
informatico,  con  particolare   riferimento   alle   metodologie   e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'. 
  2. Il direttore dell'esecuzione  del  contratto  di  servizi  o  di
forniture e', di norma, il  responsabile  unico  del  procedimento  e
provvede  al   coordinamento,   alla   direzione   e   al   controllo
tecnico-contabile  dell'esecuzione  del  contratto  stipulato   dalla
stazione appaltante  assicurando  la  regolare  esecuzione  da  parte
dell'esecutore, in conformita'  ai  documenti  contrattuali.  Con  il
medesimo decreto, di cui al comma 1, sono  altresi'  approvate  linee
guida che individuano compiutamente  le  modalita'  di  effettuazione
dell'attivita' di controllo di cui  al  periodo  precedente,  secondo
criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data  di  entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica  l'articolo  216,
comma 17.