Art. 111 
 
 
Modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, al primo periodo, le parole: "ponendo  a  base  di
gara  il  progetto  di  fattibilita'  tecnico  ed   economica"   sono
sostituite dalle seguenti: "ponendo a  base  di  gara  un  capitolato
prestazionale" e al quarto periodo, le parole: "di  cui  all'articolo
95" sono sostituite dalle seguenti: ",  individuata  sulla  base  del
miglior rapporto qualita'/prezzo"; 
    b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "nel  rispetto  del
progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica"   sono   inserite   le
seguenti: "approvato dall'amministrazione aggiudicatrice". 
 
          Note all'art. 111: 
              - Si riporta l'articolo 188 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  188  (Contratto   di   disponibilita').   -   1.
          L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito
          con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti  ad  adeguamento
          monetario secondo le previsioni del contratto: 
                a) un canone di disponibilita', da  versare  soltanto
          in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
          il canone e'  proporzionalmente  ridotto  o  annullato  nei
          periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa  per
          manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra  i
          rischi  a  carico  dell'amministrazione  aggiudicatrice  ai
          sensi del comma 3; 
                b) l'eventuale riconoscimento  di  un  contributo  in
          corso d'opera, comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
          cento del costo  di  costruzione  dell'opera,  in  caso  di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice; 
                c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
          in  relazione  ai  canoni  gia'  versati  e   all'eventuale
          contributo incorso d'opera di cui alla  precedente  lettera
          b),  al  valore   di   mercato   residuo   dell'opera,   da
          corrispondere,  al  termine  del  contratto,  in  caso   di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice. 
              2. L'affidatario assume il rischio della costruzione  e
          della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
          disposizione   dell'amministrazione   aggiudicatrice.    Il
          contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
          tra  le  parti,  che  possono  comportare  variazioni   dei
          corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
          sulla realizzazione o sulla  gestione  tecnica  dell'opera,
          derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
          di  pubbliche  autorita'.  Salvo   diversa   determinazione
          contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma  5,
          i rischi sulla costruzione e  gestione  tecnica  dell'opera
          derivanti   da   mancato   o    ritardato    rilascio    di
          autorizzazioni, pareri, nulla osta e  ogni  altro  atto  di
          natura  amministrativa   sono   a   carico   del   soggetto
          aggiudicatore. 
              3. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara  un
          capitolato prestazionale  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice,    che    indica,    in    dettaglio,    le
          caratteristiche tecniche e funzionali che  deve  assicurare
          l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare   la
          riduzione del canone di disponibilita', nei limiti  di  cui
          al comma 6. Le offerte  devono  contenere  un  progetto  di
          fattibilita' rispondente alle caratteristiche  indicate  in
          sede di  gara  e  sono  corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 93; il soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
          prestare la cauzione definitiva di  cui  all'articolo  103.
          Dalla data di inizio della messa a  disposizione  da  parte
          dell'affidatario e' dovuta una cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla   messa   a
          disposizione dell'opera,  da  prestarsi  nella  misura  del
          dieci per cento del costo annuo operativo  di  esercizio  e
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  103;  la  mancata
          presentazione   di   tale   cauzione   costituisce    grave
          inadempimento        contrattuale.        L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
          dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  individuata
          sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.  Il  bando
          indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di  importanza  loro
          attribuita, in base ai quali si  procede  alla  valutazione
          comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
          eventuali espropri sono considerati  nel  quadro  economico
          degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
          di disponibilita'. 
              4. Al  contratto  di  disponibilita'  si  applicano  le
          disposizioni previste dal presente  codice  in  materia  di
          requisiti generali  di  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
              5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo  e  le
          eventuali varianti in corso d'opera  sono  redatti  a  cura
          dell'affidatario;   l'affidatario   ha   la   facolta'   di
          introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate   ad   una
          maggiore  economicita'  di  costruzione  o  gestione,   nel
          rispetto del  progetto  di  fattibilita'  tecnico-economica
          approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
          e  provvedimenti   di   pubbliche   autorita'   vigenti   e
          sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
          e le  varianti  in  corso  d'opera  sono  ad  ogni  effetto
          approvati    dall'affidatario,     previa     comunicazione
          all'amministrazione aggiudicatrice  la  quale  puo',  entro
          trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino  il
          capitolato prestazionale  e,  ove  prescritto,  alle  terze
          autorita' competenti. Il rischio della mancata o  ritardata
          approvazione da parte di terze autorita'  competenti  della
          progettazione  e  delle  eventuali  varianti  e'  a  carico
          dell'affidatario.  L'amministrazione  aggiudicatrice   puo'
          attribuire   all'affidatario   il   ruolo   di    autorita'
          espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
          appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
          accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
          e delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre
          all'amministrazione aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,
          modificazioni, varianti e rifacimento  di  lavori  eseguiti
          ovvero, sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche
          funzionali  essenziali,  la   riduzione   del   canone   di
          disponibilita'.   Il   contratto   individua,    anche    a
          salvaguardia degli enti  finanziatori  e  dei  titolari  di
          titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo  186  del  presente
          codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita'
          superato il quale il contratto  e'  risolto.  L'adempimento
          degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta  in
          ogni  caso  condizionato  al   positivo   controllo   della
          realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
          stessa secondo  le  modalita'  previste  dal  contratto  di
          disponibilita'.".