(Allegato-art. 111)
                              Art. 111. 
             Orario di lavoro del dirigente con rapporto 
                 di lavoro a impegno orario ridotto 
 
    1. La prestazione lavorativa in impegno orario ridotto  non  puo'
essere inferiore al 30% di quella a tempo  pieno.  Il  dirigente  con
rapporto di lavoro a impegno orario ridotto  copre  una  frazione  di
posto  di  organico  corrispondente  alla  durata  della  prestazione
lavorativa. 
    2. Il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto puo' essere: 
      a) orizzontale, con orario normale  giornaliero  di  lavoro  in
misura ridotta rispetto al tempo  pieno  e  con  articolazione  della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi  (cinque
o sei giorni); 
      b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a  tempo  pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della  settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione  su  alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale  da  rispettare  la  media  della  durata  del  lavoro
settimanale  prevista  per  il  impegno  orario   ridotto   nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); 
      c) misto ossia con combinazione delle  due  modalita'  indicate
nelle lettere a) e b). 
    3.  Il  tipo  di  articolazione  della  prestazione  e   la   sua
distribuzione sono  concordati  con  il  dirigente.  In  presenza  di
particolari e motivate esigenze, il dipendente  puo'  concordare  con
l'azienda  o  ente  ulteriori  modalita'   di   articolazione   della
prestazione  lavorativa  che  contemperino  le  reciproche   esigenze
nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art.  5,  comma
3, lettera a) (Confronto), in base alle tipologie del  regime  orario
giornaliero,  settimanale,  mensile  o  annuale  praticabili   presso
ciascuna  azienda  o  ciascun  ente,  tenuto   conto   della   natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di  servizio  e  di  lavoro
praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline.
La modificazione delle tipologie di articolazione della  prestazione,
di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene  con  il
consenso scritto dell'interessato. 
    4. Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno  orario  ridotto
al 50% con orario  su  due  giorni  settimanali,  puo'  recuperare  i
ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa
in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'azienda  o
ente, senza effetti di ricaduta  sulla  regola  del  proporzionamento
degli istituti contrattuali applicabili. 
    5. Limitatamente ai casi di  carenza  organica,  il  dirigente  a
impegno orario ridotto orizzontale, previo consenso  e  nel  rispetto
delle garanzie previste dalle vigenti  diposizioni  legislative,  con
particolare riferimento al decreto legislativo  n.  151/2001  e  alla
legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei  turni
di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel  numero
in relazione all'orario svolto. 
    6. Nei casi di impegno orario ridotto verticale le prestazioni di
pronta disponibilita' ed i  turni  sono  assicurati  per  intero  nei
periodi di servizio. 
    7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5  e  6,
si applica l'art. 27 (Servizio  di  pronta  disponibilita'),  con  la
precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare
si   applica   quanto   stabilito    dall'art.    112    (Trattamento
economico-normativo del dirigente con rapporto di  lavoro  a  impegno
orario ridotto). In ogni caso il  lavoro  supplementare  effettuabile
per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo
sulla pronta disponibilita', non puo'  superare  centodue  ore  annue
individuali. 
    8. Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno  orario  ridotto
non puo' effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di
supporto all'intramoenia.