Art. 111. Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto 1. La prestazione lavorativa in impegno orario ridotto non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto puo' essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque o sei giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il impegno orario ridotto nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dirigente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente puo' concordare con l'azienda o ente ulteriori modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato. 4. Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto al 50% con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'azienda o ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il dirigente a impegno orario ridotto orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 151/2001 e alla legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. 6. Nei casi di impegno orario ridotto verticale le prestazioni di pronta disponibilita' ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. 7. Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica l'art. 27 (Servizio di pronta disponibilita'), con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 112 (Trattamento economico-normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto). In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del citato articolo sulla pronta disponibilita', non puo' superare centodue ore annue individuali. 8. Il dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto non puo' effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di supporto all'intramoenia.