Art. 111 
 
   (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario) 
 
  1.Le regioni a statuto  ordinario  sospendono  il  pagamento  delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi  dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326.  Le  quote  capitale  annuali  sospese  sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di  conclusione  di  ciascun
piano di ammortamento contrattuale. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato,  previa
apposita variazione di bilancio da approvarsi  dalla  Giunta  in  via
amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e  per  il
sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in
coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato  Regioni,
possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli  investimenti
alle Regioni maggiormente colpite. 
  4.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2  e  3,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno  2020,  pari  a  4,3
milioni di euro e a 338,9  milioni  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.