Art. 1111.
(Scioglimento della comunione).
Ciascuno dei partecipanti puo' sempre domandare lo scioglimento
della comunione; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire una congrua
dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di
dieci anni e' valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se e' stato stipulato per un termine maggiore, questo
si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorita' giudiziaria puo'
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.