Art. 112.
                 Idoneita' delle opere provvisionali

  1.   Le  opere  provvisionali  devono  essere  allestite  con  buon
materiale  ed  a  regola  d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse  devono essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro.
  2.  Prima  di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si
deve  provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti
piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.