Art. 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.