Art. 112 
 
        Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta 
 
               (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il valore dei beni immobili  da  trasferire  a  seguito  della
procedura di gara e'  stabilito  dal  responsabile  del  procedimento
sulla base del valore di mercato  determinato  tramite  i  competenti
uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.