(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 112)
                              Art. 112. 
Rate  scadute  durante  la  gestione  del  delegato  e   la   vacanza
                           dell'esattoria 

 
  L'intendente di finanza consegna  al  nuovo  esattore  gli  elenchi
relativi alle rate di tributi  scadute  e  non  riscosse  durante  la
gestione   del   delegato   governativo   o   durante   la    vacanza
dell'esattoria. 
  Il nuovo esattore provvede alla riscossione in tre rate uguali, con
l'obbligo del non riscosso  come  riscosso,  in  coincidenza  con  la
scadenza delle tre rate successive alla consegna degli elenchi.  Egli
deve inoltre procedere contro il  delegato  governativo  nelle  forme
stabilite dal testo unico 29 gennaio 1958,  n.  645  per  le  entrate
riscosse  e  non  versate  e  per  quelle   non   giustificate   come
inesigibili. 
  Per la  riscossione  delle  entrate  di  cui  ai  commi  precedenti
l'esattore ha diritto all'aggio nella misura stabilita  dall'atto  di
conferimento dell'esattoria.