(Norme-art. 112)
                              Art. 112 
(Attivita' della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di
                           procedibilita) 
  1. Entro quarantotto ore  dall'inizio  dell'attivita'  di  indagine
prevista dall'articolo 346 del  codice,  la  polizia  giudiziaria  ne
riferisce al pubblico ministero. La  documentazione  delle  attivita'
compiute e' prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi  ne
fa richiesta.