Art. 112.
                               Oggetto
  1.  Il presente  capo  ha  come oggetto  le  funzioni  e i  compiti
amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e
i  compiti  amministrativi  concernenti  le  competenze  sanitarie  e
medicolegali delle forze armate, dei  corpi di polizia, del Corpo dei
vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
  3. Resta  invariato il  riparto di competenze  tra Stato  e regioni
stabilito  dalla  vigente  normativa  in  materia  sanitaria  per  le
funzioni concernenti:
  a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
  b) la procreazione umana naturale ed assistita;
  c) i rifiuti  speciali derivanti da attivita' sanitarie,  di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  d) la tutela sanitaria rispetto  alle radiazioni ionizzanti, di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257;
  f)  il  sangue  umano  e   i  suoi  componenti,  la  produzione  di
plasmaderivati ed i trapianti;
  g)  la sorveglianza  ed il  controllo  di epidemie  ed epizozie  di
dimensioni nazionali o internazionali;
  h)  la farmacovigilanza  e farmacoepidemiologia  nonche' la  rapida
allerta sui prodotti irregolari;
  i) l'impiego  confinato e la emissione  deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.
 
          Nota all'art. 112:
            - Per gli estremi del d.lgs. n. 22 del 1997  si  veda  in
          nota all'art.  29.
            -  Il  d.lgs.  17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione
          delle direttive Euratom  80/836,  84/467,  84/466,  89/618,
          90/641  e  92/3  in  materia  di  radiazioni ionizzanti" e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
            - Il d.lgs. n. 257 del 1992, recante "Norme relative alla
          cessazione  dell'impiego  dell'amianto"  e'  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  13  aprile
          1992, n. 87.