(Allegato-art. 112)
                              Art. 112. 
            Trattamento economico-normativo del dirigente 
           con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto 
 
    1.  Al  dirigente  con  rapporto  a  impegno  orario  ridotto  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge   e
contrattuali dettate per il rapporto  a  impegno  orario  pieno,  ivi
compreso il diritto alla  formazione,  tenendo  conto  della  ridotta
durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 
    2. Al dirigente con rapporto di lavoro a impegno  orario  ridotto
di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il  normale  orario  di
lavoro di trenotto ore,  puo'  essere  richiesta  l'effettuazione  di
prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per  queste  ultime
quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma  nei  limiti
dell'orario ordinario di lavoro. La misura della massima  percentuale
di lavoro supplementare e' pari al 25% della  durata  dell'orario  di
lavoro a impegno  orario  ridotto  concordata  ed  e'  calcolata  con
riferimento all'orario mensile, previsto  dal  contratto  individuale
del dirigente e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel
caso  di  rapporto  di  lavoro  a  impegno  orario  ridotto  di  tipo
verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in  alcuni  mesi
dell'anno, la misura del 25% e'  calcolata  in  relazione  al  numero
delle ore annualmente concordate. 
    3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari
situazioni di difficolta'  organizzative  derivanti  da  concomitanti
assenze di personale dirigente non prevedibili ed improvvise. 
    4. Nel caso di rapporto di lavoro a  impegno  orario  ridotto  di
tipo orizzontale o misto, le  ore  di  lavoro  supplementare  possono
essere effettuate entro  il  limite  massimo  dell'orario  di  lavoro
giornaliero del corrispondente dirigente a impegno orario  pieno.  In
presenza di un rapporto di lavoro a impegno orario  ridotto  di  tipo
verticale, le ore di lavoro supplementare possono  essere  effettuate
entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale  previsto  per
il corrispondente lavoratore a impegno orario pieno e nelle  giornate
nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 
    5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria globale di fatto  di  cui  all'art.  82
(Retribuzione e sue definizioni), maggiorata di una percentuale  pari
al 15%. I relativi oneri sono a carico  delle  risorse  destinate  ai
compensi per lavoro straordinario. 
    6.  Qualora  le  ore  di  lavoro  supplementari  siano  eccedenti
rispetto a quelle  fissate  come  limite  massimo  dal  comma  2,  ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 
    7. Nel rapporto di  lavoro  a  impegno  orario  ridotto  di  tipo
orizzontale, verticale  e  misto  e'  consentito  lo  svolgimento  di
prestazioni di  lavoro  straordinario  in  conformita'  a  quanto  in
generale previsto dall'art. 30 (Lavoro straordinario). 
    8. Il dirigente puo' rifiutare lo svolgimento di  prestazioni  di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative,  di  salute,
familiari o di formazione professionale. 
    9. I dirigenti a impegno orario ridotto orizzontale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a impegno
orario pieno. I dirigenti a impegno orario  ridotto  verticale  hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie  e  di  festivita'  soppresse
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe
le ipotesi il relativo  trattamento  economico  e'  commisurato  alla
durata   della   prestazione   giornaliera.   Analogo   criterio   di
proporzionalita' si applica anche per le altre assenze  dal  servizio
previste dalla legge e dal presente C.C.N.L., ivi comprese le assenze
per malattia. In  presenza  di  rapporto  a  impegno  orario  ridotto
verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di  congedo
di maternita'  e  paternita'  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo  non  lavorativo;  il
relativo trattamento economico, spettante  per  l'intero  periodo  di
congedo di  maternita'  o  paternita',  e'  commisurato  alla  durata
prevista per la prestazione giornaliera. L'assenza per matrimonio, le
assenze per lutto, il congedo parentale ed i riposi  giornalieri  per
maternita', spettano per intero solo per i  periodi  coincidenti  con
quelli  lavorativi,  fermo  restando  che  il  relativo   trattamento
economico e' commisurato alla  durata  prevista  per  la  prestazione
giornaliera.  In  presenza  di  rapporto  a  impegno  orario  ridotto
verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di  prova
e per il preavviso che vanno calcolati  con  riferimento  ai  periodi
effettivamente lavorati. 
    10. Il trattamento economico del dirigente con rapporto di lavoro
a  impegno  orario  ridotto   e'   proporzionale   alla   prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
la  retribuzione  complessiva  d'incarico,  l'eventuale  retribuzione
individuale di anzianita', l'indennita' di esclusivita' del  rapporto
di  lavoro,  l'indennita'  di   specificita'   medico-veterinaria   e
l'indennita' di  rischio  radiologico,  spettanti  al  dirigente  con
rapporto a impegno orario pieno appartenente  alla  stessa  posizione
anche d'incarico. 
    11.  I  trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di
obiettivi o alla realizzazione di progetti,  nonche'  altri  istituti
non  collegati  alla  durata  della  prestazione   lavorativa,   sono
applicati ai dirigenti a impegno orario ridotto anche in  misura  non
frazionata  o  non  direttamente  proporzionale  al   regime   orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
    12. Al ricorrere delle condizioni di legge al dirigente a impegno
orario ridotto sono corrisposte per intero gli assegni familiari  ove
spettanti.