Art. 112 
 
           (Sospensione quota capitale mutui enti locali) 
 
  1. Il pagamento delle quote capitale, in  scadenza  nell'anno  2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  agli  enti
locali, trasferiti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  e'   differito   all'anno   immediatamente
successivo  alla  data  di  scadenza  del   piano   di   ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1  e'  utilizzato  per  il
finanziamento  di  interventi  utili  a  far   fronte   all'emergenza
COVID-19. 
  3.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica   alle
anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti  di  pagamento
delle rate di ammortamento in scadenza nel  2020,  autorizzati  dalla
normativa applicabile agli enti locali i  cui  territori  sono  stati
colpiti da eventi sismici. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari  a  276,5
milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.