Art. 1121.
(Innovazioni gravose o voluttuarie).
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e'
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e
di manutenzione dell'opera.
((87))
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore
dell'edificio".