(CODICE CIVILE-art. 1122 ter)
                           Art. 1122-ter. 
 
      (( (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). )) 
 
  ((Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle  parti  comuni
dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza  su
di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 1136)).