(CODICE CIVILE-art. 1125)
                             Art. 1125. 
 
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai). 
 
  Le spese per la manutenzione e ricostruzione  dei  soffitti,  delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari  dei
due  piani  l'uno  all'altro  sovrastanti,  restando  a  carico   del
proprietario del piano superiore  la  copertura  del  pavimento  e  a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.