(CODICE CIVILE-art. 1129)
                             Art. 1129. 
 
               (Nomina e revoca dell'amministratore). 
 
  Quando i condomini sono piu'  di  quattro,  l'assemblea  nomina  un
amministratore. Se l'assemblea  non  provvede,  la  nomina  e'  fatta
dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di uno o piu' condomini. 
 
  L'amministratore dura in carica un anno e puo' essere  revocato  in
ogni tempo dall'assemblea. 
 
  Puo'  altresi'  essere  revocato  dall'autorita'  giudiziaria,   su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della  sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarita'. 
 
  La nomina e la cessazione per qualunque  causa  dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.