Articolo 113
       Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

   1.  Le  attivita'  e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa
privata,  di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare
del  sostegno  pubblico  da  parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
   2.  Le  misure  di  sostegno  sono  adottate  tenendo  conto della
rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
   3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da
stipularsi  con  il  proprietario, possessore o detentore del bene in
sede di adozione della misura di sostegno.
   4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche
concorrere  alla  valorizzazione  dei  beni  di cui all'articolo 104,
comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.