Art. 113. 
         Comunicazioni sui medicinali veterinari omeopatici 
  1. Il Ministero della salute  comunica  alle  competenti  autorita'
degli altri Stati membri ogni informazione necessaria a garantire  la
qualita'  e  l'innocuita'  dei   medicinali   omeopatici   veterinari
fabbricati ed immessi in commercio.