Art. 113.
                              S c a l e

  1.  Le  scale  fisse  a  gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti  di  lavoro,  devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di  emergenza.  I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola  d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale  ed  i  relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti,  di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
  2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature  verticali  o  aventi  una inclinazione superiore a 75
gradi,  devono  essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o
dai  ripiani,  di  una  solida  gabbia metallica di protezione avente
maglie  o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della  persona  verso  l'esterno.  La  parete della gabbia opposta al
piano  dei  pioli  non  deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli
devono  distare  almeno  15 centimetri  dalla  parete alla quale sono
applicati  o  alla  quale  la scala e' fissata. Quando l'applicazione
della   gabbia  alle  scale  costituisca  intralcio  all'esercizio  o
presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in
luogo  della  gabbia,  altre  misure  di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
  3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale   adatto   alle   condizioni   di  impiego,  devono  essere
sufficientemente  resistenti  nell'insieme  e  nei singoli elementi e
devono  avere  dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di
legno,  devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli   devono  essere  privi  di  nodi.  Tali  pioli  devono  essere
trattenuti  con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle  scale  lunghe  piu'  di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli
di  legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
    a) dispositivi  antisdrucciolevoli  alle estremita' inferiori dei
due montanti;
    b) ganci   di   trattenuta   o  appoggi  antisdrucciolevoli  alle
estremita'   superiori,  quando  sia  necessario  per  assicurare  la
stabilita' della scala.
  4.  Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi
di  trattenuta,  anche  scorrevoli  su  guide,  non sono richieste le
misure  di  sicurezza  indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale  a  mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le  scale  che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate  verso  la parte esterna del ponte, devono essere provviste
sul lato esterno di un corrimano parapetto.
  5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti  pericolo  di  sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
    a) le  scale  a  pioli  portatili  devono poggiare su un supporto
stabile,  resistente,  di  dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
    b) le  scale  a  pioli  sospese  devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
    c) lo  scivolamento  del  piede  delle  scale  a pioli portatili,
durante  il  loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore  o  inferiore  dei  montanti,  o  con qualsiasi dispositivo
antiscivolo,  o  ricorrendo  a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
    d) le  scale  a  pioli  usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere  a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
    e) le  scale  a  pioli  composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo  devono  essere  utilizzate  in  modo  da  assicurare  il fermo
reciproco dei vari elementi;
    f) le  scale  a  pioli  mobili  devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
  7.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
utilizzate  in  modo  da  consentire  ai  lavoratori  di  disporre in
qualsiasi   momento  di  un  appoggio  e  di  una  presa  sicuri.  In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
  8.  Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi
innestati  (tipo  all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
    a) la  lunghezza  della  scala  in  opera  non deve superare i 15
metri,  salvo  particolari  esigenze,  nel  qual  caso  le estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
    b) le  scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
    c) nessun  lavoratore  deve  trovarsi  sulla  scala  quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
    d) durante  l'esecuzione  dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
  9.  Le  scale  doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono
essere  provviste  di  catena  di  adeguata  resistenza  o  di  altro
dispositivo  che  impedisca  l'apertura  della  scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
  10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX.